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La certificazione del modello organizzativo comporta una presunzione di adeguatezza, superabile solo da una compiuta dimostrazione dell´inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato
Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:
(…) La Corte di appello di Caltanissetta (…) ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Gela che, in data 11 febbraio 2021, aveva condannato ciascuno degli imputati (…)
La Corte distrettuale ha altresì confermato la pronuncia di primo grado riguardo all'affermazione di responsabilità per l'illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, nei confronti delle società (…), condannate ciascuna al pagamento di 300 quote del valore di Euro 500,00 per quota. (…)
La vicenda oggetto di giudizio trae origine da un infortunio mortale verificatosi il 28 novembre 2012 presso l'"Isola 6" (…), in cui perse la vita – OMISSIS -, dipendente con mansioni di operaio della – OMISSIS - Srl. L'incidente si verificò durante lo svolgimento di lavori di cantiere finalizzati al potenziamento della Linea P2, che erano stati avviati nel 2005 e poi sospesi. (…)
Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta gli imputati e le società coinvolte, a mezzo dei propri difensori di fiducia (…)
I ricorsi proposti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
(…) Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'assoluto difetto di motivazioneriguardo all'elemento della colpa di organizzazione, è fondato.
Va premesso che il fondamento della responsabilità dell'ente è costituito dalla c.d. "colpadi organizzazione", che costituisce elemento tipico dell'illecito amministrativo e sidistingue dalla colpa dei soggetti autori del reato.
L'elemento in esame deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza, da parte dell'ente, all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261114).
Questa Sezione ha recentemente affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di [continua ..]
Sezione:
(Cass. pen., Sez. IV, 1 settembre 2025, n. 30039)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia

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