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Il divieto di rappresentanza dell´ente ex art. 39 d.lgs. n. 231/2001 presuppone l´attualità della qualità di imputato del legale rappresentante e non opera se il procedimento in capo a quest´ultimo si è concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento per prescrizione
Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:
“(…) la Corte territoriale ha ritenuto che i rappresentanti legali citati versassero, rispetto a tali nomine, in una situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, dovuta al fatto di essere stati indagati e poi imputati dei reati dai quali erano scaturiti gli illeciti amministrativi contestati alle ricorrenti società.
Sicché, ritenendo violato l'art. 39 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - che impedisce alla persona fisica imputata dei reati da cui dipende l'illecito amministrativo, di partecipare al procedimento rappresentando l'ente - la Corte di merito ha rilevato il difetto di legittimazione dei legali rappresentanti ed ha dichiarato inammissibili gli atti di appello, superando il rilievo difensivo volto a mettere in luce come, al momento della nomina dei difensori di fiducia, entrambi i legali rappresentanti non fossero più imputati in quanto nei loro confronti era stata emessa sentenza irrevocabile di non doversi procedere per prescrizione.
In proposito, la Corte di appello ha sostenuto., testualmente, che "questa situazione di conflitto prescinde dall'attualità della qualifica di imputato di chi ha eseguito la nomina, visto e considerato che anche chi è stato, in passato, accusato dello stesso reato ascritto all'ente, pur prosciolto in maniera irrevocabile, si trova in conflitto di interessi con la società, che, come si è detto, potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi; a sua volta, invece, il legale rappresentante prosciolto per prescrizione (come nel caso di specie) ha tutto l'interesse a scongiurare una siffatta ricostruzione onde evitare conseguenze sfavorevoli che, ad esempio, ben potrebbero derivargli nell'ambito di procedimenti civili o amministrativi concernenti i medesimi fatti ed aventi ad oggetto risarcimenti, indennizzi, restituzioni o anche sanzioni" (…)
Ricorrono per cassazione, con distinti atti, le due società imputate, in persona dei loro legali rappresentanti ed a mezzo dei rispettivi difensori.
(…) Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte esteso la causa di incompatibilità del legale rappresentante dell'ente, prevista dall'art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, anche al rappresentante legale che era stato imputato in epoca precedente alla nomina del difensore e nei [continua ..]
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. II, 06 maggio 2025, n.16932)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia
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