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Le intercettazioni disposte in altri procedimenti e autorizzate con decreti privi di motivazione possono essere utilizzate ex art. 270 c.p.p. in un diverso procedimento penale, in quanto l´obbligo di deposito delle intercettazioni incontra un limite nell´esercizio del potere di secretazione degli atti attribuito all´organo inquirente dall´art. 329, comma 3, c.p.p.

Argomento: Mezzi di ricerca della prova
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II., 25 febbraio 2025, n. 7647)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 2. (…) va affrontata l’eccezione (…) di inutilizzabilità e/o nullità delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (…) ed utilizzate ex art. 270 cod. proc. pen. come prove a carico degli imputati. La doglianza riguarda il fatto che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni disposte in altri procedimenti (…) erano privi di motivazione perché omissata ai sensi dell’art. 329, comma 3, cod. proc. pen., ragion per cui le difese degli imputati nel corso del primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, non erano state messe in grado di valutare la legittimità dei decreti autorizzativi, divenuti del tutto ostensibili (anche con i motivi in precedenza soggetti ad omissis) solo nel giudizio di appello a seguito della produzione effettuata, nel corso dell’udienza (…) dalla Procura generale presso la Corte di appello (…). In altre parole, le difese lamentano, sotto diversi profili, la compressione del diritto di difesa, quantomeno nel giudizio abbreviato, in relazione alle prove acquisite da altri procedimenti penali che sarebbero state decisive ai fini della sentenza di condanna, a nulla valendo la successiva produzione in appello in quanto tardiva rispetto ai termini per la produzione di atti nel giudizio abbreviato. I giudici sia di primo che di secondo grado hanno rigettato le diverse eccezioni sul medesimo punto richiamando correttamente il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: <<L’obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell’imputato trova espresso riconoscimento normativo nell’art. 268, commi 4, 5 e 6, cod. proc. pen., incontrando un limite nell’esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all’organo inquirente dall’art. 329, comma 3, cod. proc. pen., nei casi in cui l’ostensione al difensore dell’indagato dei risultati dell’attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all’obbligo del segreto>> (così Sez. 1, n. 22164 del [continua ..]

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