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» Le intercettazioni disposte in altri procedimenti e autorizzate con decreti privi di motivazione possono essere utilizzate ex art. 270 c.p.p. in un diverso procedimento penale, in quanto l´obbligo di deposito delle intercettazioni incontra un limite nell´esercizio del potere di secretazione degli atti attribuito all´organo inquirente dall´art. 329, comma 3, c.p.p.