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I liberi professionisti di uno studio associato non sono tenuti a sottoscrivere l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Argomento: Dell’obbligo assicurativo
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 febbraio 2024, n. 4473)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 6. - con l’unico motivo di censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 4, nr. 7, e dell’art. 9, 2° co., D.P.R. nr. 1124/1965, in relazione alla legge nr. 1815 del 1939, art. 1, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, le caratteristiche concrete dello Studio associato rendono lo stesso un soggetto giuridico autonomo assimilabile, per i meccanismi operativi, ad una vera e propria società; ricorrerebbero, perciò, le indicazioni provenienti da Cass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007, secondo le quali a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa; 7. il motivo è infondato; 8. non in discussione, in questa sede, la natura dello Studio controricorrente e i rapporti tra gli associati, le pertinenti argomentazioni di Cass. nr. 15971 del 2017, richiamate a fondamento della statuizione impugnata, sono state ribadite da Cass. nr. 30428 del 2019 e, successivamente, da Cass. nr. 33203 del 2021 e Cass. nr.1777 del 2023; 9. si è dunque consolidato il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, (così come non lo contemplano per il mero libero professionista). (…)”

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