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Nell'ambito dei lavori di riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali, la P.A. deve operare secondo il principio di ragionevolezza, tenendo conto anche delle esigenze di riservatezza e quiete dei privati confinanti, soprattutto alla luce del sempre più intenso overtourism e delle difficoltà che l'ingente afflusso di turisti provoca ai residenti
Argomento: beni culturali
Sezione: Consiglio di Stato
“1. La Fondazione Omissis ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso da essa proposto per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Toscana n. 683 del 2 maggio 2014.
Con quest'ultima sentenza era stato accolto il ricorso della Fondazione Omissis per l'annullamento dei provvedimenti, adottati dal Comune di Omissis, di approvazione dei progetti di ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria, in quanto non prevedevano misure atte a impedire affacci e vedute sull'immobile confinante, di proprietà della Fondazione. In vista dell'attuazione del giudicato, la sentenza aveva indicato che "[o]ccorre […] che l'Amministrazione riveda le proprie determinazioni, laddove è mancata la valutazione circa le misure più idonee da adottare – una volta assunta l'insindacabile decisione di riqualificare e valorizzare il proprio antico sistema fortificato comprendente la cinta muraria –, per limitare l'impatto dell'accesso della collettività alle suddette mura sulla proprietà privata confinante, in termini di quiete e riservatezza, conseguendo così un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in gioco".
Nel giudizio di ottemperanza, l'appellante ha lamentato che il Comune di Omissis avesse adottato delle misure insufficienti a schermare il proprio fondo da sguardi indiscreti. In particolare, l'ente si sarebbe limitato a collocare delle inferriate metalliche solo lungo un breve tratto del camminamento murario intersecante il confine con la proprietà della Fondazione, sicché i visitatori potrebbero ancora affacciarsi, in altri punti del camminamento nonché tra gli spazi vuoti delle inferriate, e curiosare all'interno del fondo. Allo stesso modo, sarebbero inefficaci i divieti, imposti dal Comune, di fare fotografie o filmati, non essendovi alcuna fattuale garanzia che i turisti osservino spontaneamente le regole di condotta.
[…] Con sentenza n. 957 del 23 luglio 2024, il T.A.R. Toscana ha respinto il ricorso in ottemperanza, ritenendo che il giudicato lasciasse all'amministrazione margini di apprezzamento in ordine all'individuazione del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi e, quindi, alla selezione delle misure più adatte a valorizzare il sito turistico pur salvaguardando la riservatezza del proprietario vicino. Pertanto, con l'apposizione delle pannellature lungo il [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2025, n. 3258)
Stralcio a cura di Aniello Iervolino
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