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Il divieto del terzo mandato per le Regioni a statuto ordinario costituisce un principio fondamentale della materia elettorale, in base all´articolo 122, comma 1, Cost. Nè può considerarsi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 123, comma 1, Cost., poiché l'autonomia della forma di governo riconosciuta all'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie attiene al solo rapporto tra i vari organi politici che le compongono

Argomento: elezioni
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 15 maggio 2025, n. 64)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Campania n. 16 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004. La disposizione impugnata, al primo periodo, stabilisce che «[n]on è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi». Il secondo periodo, su cui cadono le censure del ricorrente, aggiunge che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, con tale ultimo inciso il legislatore campano, […], avrebbe eluso il principio posto dall’evocato parametro interposto, così violando l’art. 122, primo comma, Cost., ai sensi del quale «[i]l sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». L’art. 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, infatti – nello stabilire che, tra i principi fondamentali che le regioni ordinarie devono osservare nel disciplinare «i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione», vi è quello «della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia» (lettera f) – avrebbe posto un principio «autoapplicativo» e «immediatamente operativo», che non richiede alcuna specificazione ad opera del legislatore regionale. […] Secondo il ricorrente, i parametri costituzionali evocati sarebbero violati anche perché il principio del divieto del terzo mandato consecutivo sarebbe già [continua ..]

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