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» Posto che la decisione della Corte EDU non ha lasciato “danni differenziali” di cui potesse essere chiesto il ristoro al giudice nazionale, avendo accolto parte delle domande e rigettato la restante, e che sia le statuizioni di accoglimento, sia quelle di rigetto, non potevano essere sindacate dal giudice nazionale, la Suprema Corte conclude nel senso che “La sentenza impugnata è dunque effettivamente incorsa nella violazione del giudicato internazionale, là dove ha ritenuto che la Corte EDU si fosse semplicemente astenuta dal provvedere sulle domande intese ad ottenere il risarcimento del mancato profitto e delle altre voci di danno indicate”