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» L´ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta che non conosca la lingua italiana è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità; ove invece non sia già emerso che l´imputato o indagato alloglotta non conosca la lingua italiana, la misura non tradotta è valida fino al momento in cui non risulti detta mancata conoscenza e comporta l´obbligo di traduzione del provvedimento entro un congruo termine, pena la nullità dell´intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, compresa la stessa ordinanza