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ARTICOLI su: diritti del lavoratore

» La reperibilità lavorativa deve essere qualificata come “orario di lavoro” soprattutto se il lavoratore è obbligato alla presenza fisica sul luogo indicato dal datore di lavoro e se incide sulla facoltà del lavoratore di gestire, per lo stesso periodo, il proprio tempo libero. Di conseguenza, il tempo trascorso nella sede lavorativa per la reperibilità notturna deve essere compensato economicamente in modo proporzionato, anche se non si concretizza in un effettivo intervento lavorativo; la disponibilità del lavoratore a rispondere a eventuali esigenze urgenti giustifica una retribuzione adeguata


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