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Per la sessione dell'esame di abilitazione da avvocato del 2023, in considerazione del numero drasticamente inferiore di candidati e della concentrazione delle prove scritte in un unico elaborato, le ragioni di ottimizzazione dell'attività amministrativa e il mutato quadro normativo non consentono di ritenere sufficiente il solo voto numerico, dovendo la commissione assolvere un onere motivazionale più intenso, nella forma prescelta secondo la propria discrezionalità, mediante l'apposizione sull'elaborato di segni grafici di carattere valutativo
Argomento: concorsi pubblici
Sezione: TAR
[...] 1) Con il ricorso in epigrafe l’istante impugna la non ammissione alla prova orale dell’esame di avvocato per la sessione 2023.
Il bando relativo a tale sessione (d.m. 2 agosto 2023) ha previsto, ai fini dell’accesso alla fase orale, il superamento di una sola prova scritta, consistente nella predisposizione di un atto giudiziario.
[…] La valutazione di grave insufficienza non è accompagnata da alcuna forma di motivazione descrittiva.
[…] 2) È fondata […] la censura con cui si contesta l’insufficienza del voto numerico per l’assolvimento dell’onere motivazionale in relazione al giudizio espresso sulla prova scritta.
[…] La disciplina dell’esame di abilitazione alla professione forense, prima di essere novellata con l. n. 247 del 2012, era dettata dal r.d.l. n. 1578 del 1933, come integrato e attuato dal r.d. n. 37 del 1934, a sua volta modificato e integrato dal d.l. n. 112 del 2003 (poi convertito con modificazioni nella l. n. 180 del 2003).
[…] Con l. n. 247 del 2012, il legislatore ha riformato l’ordinamento della professione forense, novellando la disciplina dell’esame di abilitazione.
L’art. 46, comma 5, l. cit. pone in capo alla commissione uno specifico onere motivazionale, innovando in tale senso il precedente assetto normativo e stabilendo che essa annoti “le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. […]”.,
L’applicabilità della nuova disciplina - ivi compreso, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 2017 n. 7), il disposto rafforzamento dell’obbligo motivazionale - è stata differita dal successivo art. 49 […].
Vale precisare che, il Legislatore oltre ad avere differito anno per anno l’applicabilità delle nuove modalità d’esame, ha introdotto disposizioni ad hoc per lo svolgimento delle differenti sessioni annuali.
Segnatamente, la sessione dell’anno 2023 è stata disciplinata dall’art. 4-quater, d.l. n. 51 del 2023, ove si è previsto lo svolgimento di una sola prova scritta (oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima), per la cui valutazione ognuno dei tre componenti della sottocommissione avrebbe avuto a [continua ..]
Sezione: TAR
(T.A.R. Lombardia, sez. III, 18 aprile 2025, n. 1400)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
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