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La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) - nella parte in cui è stata modificata dall´art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della L. 168/2023 - non è incostituzionale in quanto l´esigenza di tutela dell´incolumità fisica e psicologica della persona minacciata prevale sui pregiudizi derivanti alla libertà di movimento della persona indagata.

Federico Maria Schettino

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p., come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della l. 168/2023. Si solleva detta questione nella parte della norma in cui non si consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità della fattispecie concreta, di stabilire una distanza minima inferiore ai 500m, nonché nell’applicazione di una misura cautelare anche più grave, in caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, senza possibilità in capo al giudice di valutare e motivare la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo.                                                                                                                                     Le misure cautelari sono adottate con provvedimento che nella fase delle indagini preliminari emette il G.I.P. (e successivamente il Giudice che procede) su richiesta del Pubblico Ministero. Si distinguono in personali e reali: le prime incidono sulla libertà personale dell’indagato (artt. 273 e segg. c.p.p.), le seconde sui beni e sulla possibilità di disporne (art. 321 e segg. c.p.p.). Sono provvedimenti provvisori ed immediatamente esecutivi, finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo (dalla acquisizione della notitia criminis alla esecuzione della sentenza di condanna) possa compromettere l’accertamento del fatto storico, o l’esecuzione della sentenza o ancora possa determinare il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.                                                                                                                      Si distinguono in personali e reali: le prime incidono sulla libertà personale o sulla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Si distinguono in coercitive ed interdittive. Quelle coercitive a loro volta si distinguono in obbligatorie (che cioè impongo determinati obblighi) e detentive o custodiali. Sono misure cautelari obbligatorie: il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto o l’obbligo di dimora ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Sono misure cautelari detentive o custodiali: gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere. Sono misure interdittive: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ed il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi. Le misure cautelari reali, invece, toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di poterne disporre e sono applicabili sia che si proceda per un delitto, sia che si proceda per una contravvenzione; sono il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) ed il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).                                                         Nel caso di specie, il giudice a quo esponeva che nei confronti dell’indagata, perseguita per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. aggravato dalla preesistente relazione affettiva con il soggetto passivo del reato, veniva applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla di lui madre e alla nuova fidanzata e la prescrizione di mantenere dall’ex fidanzato una distanza di almeno 500m. Si prescriveva altresì l’attivazione del dispositivo di controllo remoto.                                                                              Il giudice evidenziava, tra l’altro, che i Carabinieri delegati all’esecuzione della misura avevano denunciato la difficoltà di funzionamento del dispositivo elettronico di controllo per assenza di copertura sufficiente, nonché difficoltà nell’osservanza della distanza minima prevista stante le dimensioni del centro abitato. Le stesse sono tali da impedire all’indagata di potersi recare nei luoghi ove situati i principali servizi (ufficio postale, municipio, caserma dei Carabinieri) senza avvicinarsi troppo ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e dai suoi congiunti.                                                                                                                        Si osserva, in secondo luogo, che l’applicazione di una misura cautelare più grave non sarebbe necessaria, stante l’incensurabilità dell’indagata e il fatto che ha una stabile occupazione ed è madre di due minori.                                                                                                            Il Tribunale denunciava violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per travalicamento dei limiti di ragionevolezza e proporzione, nonché dell’art. 13 Cost., sotto il profilo della riserva di giurisdizione sulla misura restrittiva della libertà personale. L’estensione dell’area interdetta e le conseguenze di aggravamento degli ostacoli tecnici sarebbero state stabilite dal legislatore “direttamente e indiscriminatamente”.  Si doleva, inoltre, dell’eccessiva rigidità della distanza minima e dell’obbligatorietà del dispositivo elettronico, tanto da precludere ogni adeguamento al caso concreto.                                                                                                                                                          La Consulta ha sottolineato, in primo luogo, che il legislatore ha voluto, con i suoi molteplici interventi, tutelare le vittime di specifiche fattispecie di reato: le vittime di reati nelle relazioni familiari; le vittime di atti persecutori e, l’introduzione del “codice rosso” di cui alle l. 69/2019 le vittime di violenza domestica e di genere. Nel 2009, con il decreto legge n. 11/2009, si è voluto tutelare i soggetti passivi di reati non fondati su relazioni basate sulla condivisione della casa familiare. Con detto intervento la misura del divieto di avvicinamento è configurata quale misura autonoma.                                             Con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha disposto l’applicazione delle modalità di controllo elettronico di cui all’art. 275-bis c.p.p.                                                                               Il controllo elettronico è stato introdotto quale misura di controllo nell’esecuzione della misura cautelare della detenzione domiciliare, poi divenuto obbligatorio nei reati previsti dal “nuovo codice rosso” di cui alle l. 168/2023.                                                                            La Corte Costituzionale osserva che il braccialetto elettronico permette, nella detenzione domiciliare, alle forze dell’ordine di accertare eventuali evasioni del destinatario, mentre nel divieto di avvicinamento questa funzione viene affiancata a una funzione di protezione della vittima, la quale, dotata di apposito ricettore, ha la possibilità di sapere in anticipo di un eventuale avvicinamento del proprio “carnefice” e di potersi mettere in salvo. La distanza minima prevista (500 m) risponde, appunto, a tale esigenza di tutela delle vittime. I 500 m sono considerati sufficienti alla vittima per mettersi al riparo da un’eventuale aggressione e alle forze dell’ordine per poter intervenire.                                                                                                                                                                      Si evidenzia, altresì, che il dispositivo elettronico in argomento non è una misura cautelare, ma una modalità applicativa della stessa.                                                                                          La Corte espone che la misura cautelare deve rispondere ai criteri di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e proporzionalità (art. 13 Cost.) nel senso che deve comportare, tenuto conto della pericolosità del destinatario della misura e delle altre circostanze attenenti al reato, il minor sacrificio della sua libertà personale.                                                                                                                                         L’applicazione delle misure cautelari in argomento è il frutto di un bilanciamento di interessi: la libertà di movimento della persona indagata e l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata.                                                                                                                                                                         La Consulta tiene conto del fatto che la distanza prevista possa essere stringente in un centro abitato di piccole dimensioni, ma l’aggravio che si verrebbe a creare è considerato accettabile, stante la possibilità per il soggetto destinatario di potersi recare in un centro abitato limitrofo per accedere ai servizi di prima necessità. Si osserva, poi, che laddove il divieto di avvicinamento collida con “motivi di lavoro” ovvero “esigenze abitative”, il giudice può stabilire modalità particolari di esecuzione.                                               La misura, pertanto, permette un margine di flessibilità, escludendo l’eccessiva rigidità dedotta da parte remittente.                                                                                                                             Infine, la Corte Costituzionale ravvede che l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 282-ter c.p.p. non comporti un automatico aggravamento della misura cautelare.                                              Si evidenzia, infatti, che laddove il dispositivo elettronico sia accettato dall’indagato, ma lo stesso non sia applicabile per fatto a lui non imputabile, si può disporre una misura cautelare anche più lieve (es. obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.). Lo stesso accade con il divieto di avvicinamento. Laddove sia impraticabile, non è automatica l’applicazione di una misura cautelare più incisiva.                                    Per tali ragioni, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Modena.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Argomento: Misure cautelari personali
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 4 novembre 2024, n. 173)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), della legge n. 168 del 2023. Nel prevedere come inderogabili la distanza minima di cinquecento metri e l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico, quali forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e prescrivendo l’applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3 e 13 Cost. La rigidità applicativa di tali disposizioni impedirebbe al giudice di adeguare la misura coercitiva alle esigenze cautelari della fattispecie concreta, sicché le disposizioni stesse, per un verso, travalicherebbero «i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza», per l’altro, invaderebbero la riserva di giurisdizione concernente la restrizione della libertà personale dell’indagato. (...) Le questioni non sono fondate, nei termini che seguono. La diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili. Una componente essenziale del disegno legislativo è rappresentata dalle misure cautelari, specificamente l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. (...) L’art. 15, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (...) – nota come legge sul “codice rosso” – ha aggiunto, alla fine del comma 1 dell’art. 282-ter cod. proc. pen., le parole «anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis», vale a dire l’utilizzo dei mezzi tecnici di controllo remoto che l’art. 275-bis cod. proc. pen. prevede per gli arresti domiciliari. (...) Il testo originario dell’art. 275-bis rimetteva l’applicazione del controllo remoto al giudice («se lo ritiene necessario»), mentre il testo odierno, modificato [continua ..]

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