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La prova del danno per la perdita del rapporto parentale ai fini del risarcimento

Argomento: Della responsabilità sanitaria
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2776)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“(…) 6. - E la questione è la seguente: quale debba essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza della perdita del parente. Nessuno dubita, e nemmeno i giudici di appello, che non si tratti di un danno in re ipsa, cioè di un danno consistente nella mera lesione dell'interesse protetto, e nessuno dubita che invece la perdita del congiunto e risarcibile nella misura in cui abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli tra i parenti che agiscono in giudizio. E tuttavia, la prova di tali conseguenze è ricavabile per presunzioni dallo stesso rapporto di parentela secondo un principio di diritto affermato da questa Corte nei seguenti termini: “L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. 22937/2022; negli stessi termini Cass. 9010/2022). Ne discende che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover presumere l’esistenza di pregiudizi rilevanti, ricavabili dal rapporto di parentela, e va ricordato che si trattava per l’appunto di coniuge, figli e fratelli e dunque di quella categoria di parenti assistiti dalla presunzione iuris tantum di aver patito una conseguenza pregiudizievole a causa del decesso del congiunto, e che competeva dunque alla azienda dimostrare che, a dispetto di quel rapporto di parentela, il decesso del paziente non ha causato nei congiunti che hanno agito in giudizio alcun pregiudizio risarcibile. (…)”

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