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Il R.U.P. deve essere nominato nell'ambito dei “dipendenti di ruolo”, categoria intesa non in termini meramente formalistici ma in senso funzionale: dunque, anche il segretario comunale può essere R.U.P., in conseguenza dell'inserimento di tale figura nell'organizzazione dell'ente locale.
Argomento: contratti pubblici
Sezione: TAR
“Deve essere prioritariamente esaminato il primo motivo aggiunto notificato il OMISSIS, con il quale la ricorrente, contestando l’attribuzione del ruolo di RUP al segretario comunale, privo di adeguate competenze tecniche in quanto laureato in giurisprudenza, censura il provvedimento n. OMISSIS, adottato da quest’ultimo, con il quale sono state ratificate le note nn. OMISSIS del 2024, originariamente impugnate nel ricorso introduttivo e ritenute viziate da incompetenza perché sottoscritte dal responsabile dell’Area 6^ e non dal RUP (1° motivo di ricorso).
La censura è infondata.
Il Collegio deve innanzitutto ricordare che il segretario comunale è figura stabilmente inserita nella struttura degli organi e degli uffici del comune, presso il quale svolge apposite funzioni istituzionali dell'ente. L’art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) “per un verso, sotto il profilo strutturale, assegna al comune e alla provincia «un segretario titolare», cui sono riservati i «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente», nonché – nei casi in cui non sia nominato un direttore generale – la sovrintendenza e il coordinamento delle funzioni dei dirigenti”; per altro verso, “al segretario comunale spetta l’espressione dei pareri tecnici di competenza dei responsabili dei servizi, ove tali figure non siano presenti nella struttura dell’ente locale”. In ogni caso, “il segretario «esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia» (art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L.)”, tra le quali “rientra, come esplicitamente contemplato all’art. 109, comma 2, del T.U.E.L., la possibilità di essere nominati responsabili degli uffici e dei servizi; e, quindi, assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del TUEL (tra le più significative per la diretta rilevanza nella fattispecie in esame, basti citare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95).
Ora, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis), il [continua ..]
Sezione: TAR
(T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 21 marzo 2025, n. 389) stralcio a cura di Rossella Bartiromo
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