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In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, il giudice dell´esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato

Argomento: Esecuzione
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 16 febbraio 2024, n. 7029)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“ […] 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: “Se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per “pena più grave inflitta”che identifica la “violazione più grave” ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione”. 2. Il tema centrale da affrontare, […], è certamente quello della corretta interpretazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che, sotto la rubrica <>, recita: <>. 2.1. In via preliminare, occorre precisare che la disomogeneità delle interpretazioni in ordine alla norma in questione assume precipua rilevanza allorché vengano in considerazione reati puniti con la pena dell’ergastolo o per i quali trovi applicazione il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. Solo per questi, infatti, ha incidenza l’individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, potendo solo in tal caso mutare il computo (così come la natura) della pena finale; viceversa, nessuna incidenza si determina per le pene temporanee, essendo sostanzialmente irrilevante, per la medesimezza del risultato finale, che la riduzione per il rito venga effettuata sui singoli addendi (le frazioni di pena da unificare) ovvero sulla pena finale. 3. […], secondo l’orientamento cui ha aderito il giudice dell’esecuzione nel caso in esame, per <>, che identifica la <> ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve intendersi quella antecedente alla riduzione per il rito abbreviato […]. […] si afferma che <> […]. L’argomento valorizzato a sostegno dell’orientamento in esame rimanda, […], alla considerazione della natura prettamente processuale della diminuente di cui all’art. 442, comma [continua ..]

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