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L´omessa indicazione nel DVR del pericolo di caduta costituito dalla presenza di un pozzo in pessimo stato di manutenzione collocato in una zona di attività lavorativa liberamente accessibile e fruibile dalla collettività, comporta la responsabilità penale del soggetto RSPP in caso di incidente occorso a terzi in ragione di tale omissione

Jessica Bianchin

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità del RSPP (c.d. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in relazione a un infortunio occorso a causa della caduta in un pozzo in evidente stato di degrado manutentivo, ubicato all’interno del luogo di lavoro e interamente accessibile alla collettività, la cui presenza non risultava segnalata nel DVR (c.d. Documento di Valutazione dei Rischi).

Nel caso oggetto di esame, il RSPP veniva condannato per omicidio colposo, a danno di un minore, aggravato dallaviolazione della normativa prevenzionistica (ex artt. 113, 41 e 589, commi 1 e 2 del c.p.), per via dell’omessa segnalazione, nel DVR, del pericolo di caduta del pozzo, il quale era in cattivo stato di manutenzione e liberamente accessibile alla collettività.

Il reo, condannato presso la Corte d’Appello di Torino, faceva ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando che,anche se la corretta segnalazione nel DVR avrebbe potuto impedire l’evento lesivo, la posizione del RSPP è finalizzata al coordinamento del servizio di prevenzione e protezione. Per tali ragioni, secondo il ricorrente, non vi è un obbligo, per il RSPP, di individuare e segnalare le lacune attinenti all’inadempimento dei doveri posti in capo al Datore di Lavoro.

Sulla scorta di ciò, la Sezione IV della Corte di Cassazione Penale rigettava il ricorso, affermando che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il Datore di Lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del Datore di Lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione […]. Del resto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il Datore di Lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

In conclusione, la mancata segnalazione, all’interno di un DVR, di un pericolo che si può o si potrebbe verificare all’interno di un luogo di lavoro, non comporta solo una responsabilità del Datore di Lavoro, ma anche del RSPP, ilquale, anche se mero consulente, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il Datore di Lavoro al fine di segnalare in modo chiaro e specifico (con il DVR) le eventuali situazioni pericolose, al fine di evitare che esse si verifichino.

Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 20 novembre 2024, n. 42483)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“(…) ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 01). È indubbio, insomma, che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico (Sez. 4, n. 32178 del 16/09/2020, Rv. 280070 -01). Nella specie, è stato insindacabilmente appurato che l'imputato ha del tutto omesso di segnalare, nel DVR da lui redatto, il pericolo di caduta costituito dalla presenza del pozzo in pessimo stato di manutenzione; pozzo collocato in una zona del parco oggetto di attività lavorativa e liberamente accessibile e fruibile dalla collettività, in quanto stabilmente destinata ad area ricreativa di gioco da parte dei coordinatori del centro estivo parrocchiale. È stato accertato che nessun segnale o cartello era stato apposto in prossimità del pozzo al fine di segnalare il divieto di avvicinamento e accesso al pozzo e il pericolo di caduta, con la conseguenza che l'infortunio si era verificato in ragione di tale grave e colposa [continua ..]

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