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L´omessa formazione e informazione sul corretto utilizzo dei macchinari è causalmente rilevante in caso di infortunio sul lavoro per la responsabilità del datore di lavoro anche laddove il lavoratore sia dotato di un personale e autonomo bagaglio conoscitivo.

Francesca Saveria Sofia 

La Cassazione – con sentenza n.22586 del 5 giugno 2024 - è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadendo due principi già noti. Il primo attiene all'importanza di una formazione adeguata e della corretta valutazione dei rischi nel contesto lavorativo. Il secondo, invece, riguarda la responsabilità penale dei componenti del collegio di amministrazione in caso di infortunio sul lavoro.

La vicenda processuale trae origine da un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente il quale, facendo un uso improprio del carrello elevatore, riportava gravi lesioni alla mano sinistra, rimasta schiacciata contro lo scaffale.

In seguito a tale evento, il Tribunale di Chieti ha riconosciuto la responsabilità penale del legale rappresentante della società per il delitto di lesioni aggravate dalla durata della malattia e dalla violazione delle norme sulla prevenzione del lavoro. In particolare, l’imputato è stato ritenuto colpevole per non aver adeguatamente formato ed informato il dipendente sul corretto uso del carrello elevatore, nonché per aver consentito l’impiego dello stesso in modo difforme dalle indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione.

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto che l’episodio fosse eziologicamente connesso alla mancata formazione e informazione del dipendente, il quale aveva partecipato a un unico corso formativo sull’uso dei carrelli elevatori nel 2001, in un periodo in cui i mezzi in uso erano diversi da quelli utilizzati al momento del sinistro, avvenuto nel 2013. Inoltre, tale corso si era limitato a trattare aspetti generali, quali i limiti di velocità nell’utilizzo dei carrelli, la verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e la responsabilità del carrellista, senza fornire indicazioni specifiche sull’impiego corretto del modello di carrello poi coinvolto nell’incidente.

Il Giudice di prime cure ha riconosciuto, altresì, la responsabilità della società per l’illecito amministrativo di cui all’art.25 septies comma 3 d.lgs. 231/2001 per violazione delle disposizioni contenute nell’art.71 comma 4 e 7 d.lgs. 81/2008, che riguardano gli obblighi del datore di lavoro in merito all'uso delle attrezzature di lavoro, con particolare attenzione alla loro idoneità e alla sicurezza.

Secondo il primo Giudice, la società avrebbe tratto un “vantaggio” dalla condotta del soggetto agente, consistente in un rilevante risparmio sui costi, derivante dalla sistematica violazione della normativa in materia di formazione e informazione dei dipendenti, protrattasi per un lasso di tempo significativo.

All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del legale rappresentante in ordine al reato ascrittogli per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell’ente.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione la Società per il tramite del proprio difensore di fiducia.

Orbene, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che i motivi di gravame si limitavano a riproporre le medesime doglianze già sollevate in sede di appello, li hanno ritenuti infondati per le ragioni che di seguito si espongono.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha condiviso le argomentazioni del giudice di merito, secondo cui l’eventuale formazione specifica impartita al dipendente sull’uso del macchinario non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire anche una formazione generale, nella specie del tutto assente.

Pertanto, la Cassazione ha respinto la tesi difensiva secondo cui, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione spettasse alla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, con la conseguenza che, essendo l'accordo entrato in vigore solo il 12 marzo 2013, alla data dell’infortunio non fosse ancora decorso il termine per adempiere all’obbligo di formazione specifica.

Ha, infatti, chiarito che la formazione specifica non può in alcun modo sostituire quella generale obbligatoria prevista dagli artt. 71 e 73 del medesimo decreto, ma rappresenta un adempimento aggiuntivo.

La Suprema Corte, condividendo l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, ha poi sottolineato che neanche una lunga esperienza alla guida di carrelli da parte della persona offesa era in grado di sopperire al difetto di formazione. A tal riguardo si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione e informazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del medesimo, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, atteso che questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste».

Quanto ai profili di colpa, la Corte di Cassazione ha rilevato che, ove il datore di lavoro avesse adempiuto correttamente agli obblighi di formazione e informazione del dipendente in merito all’utilizzo del carrello, quest’ultimo, con elevata probabilità logica, avrebbe posizionato il mezzo in modo corretto, ossia in senso longitudinale rispetto alla scaffalatura, evitando così il verificarsi dell’infortunio. La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’eventuale malfunzionamento dei comandi di direzione, di per sé, non sarebbe stato sufficiente a causare l’evento lesivo, né a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva colposa del datore di lavoro e l’evento dannoso.

È stato ritenuto, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso, con cui l'ente ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'inferenza della delega delle funzioni riguardanti il settore dell'antinfortunistica.

Anche questo profilo è stato oggetto di puntuale e logica confutazione nella sentenza d’appello, che ha messo in luce come la delega, conferita al responsabile della sicurezza solo nel maggio 2013, non esclude la responsabilità del predecessore, sussistendo una situazione di rischio per i lavoratori a lui riconducibile, in considerazione dell’assenza di un tempo utile per l’effettivo assolvimento degli obblighi da parte del delegato.

Difatti, come correttamente osservato dai giudici di legittimità, «nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del collegio di amministrazione, con la conseguenza che la delega di gestione ad uno degli amministratori anche qualora, come nella specie, comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, avrebbe potuto ridurre la portata della posizione di garanzia ma non escluderla, non potendo essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega».

Inoltre, il predetto conferimento di poteri era intervenuto solo nel maggio 2013, pochi mesi prima dell'infortunio, mentre l'imputato aveva costantemente esercitato la sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società, omettendo per ben dodici anni di effettuare una adeguata formazione.

La Suprema Corte non ha accolto neanche il motivo di ricorso con cui la società ha contestato l’insussistenza dell’illecito amministrativo ad essa ascritto, sostenendo che la mancata formazione e informazione del dipendente sull’uso del carrello elevatore non integrasse una prassi sistematica, bensì una trasgressione isolata.

Anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha confermato quanto già rilevato dalla Corte territoriale, secondo cui,«l'omessa formazione sull'uso del carrello, protrattasi per quasi tre anni, è stata dunque correttamente ritenuta inserirsi in un quadro di acclarate e datate omissioni in tema di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti, integrante un chiaro caso di colpa in organizzazione, essendo all'evidenza la protratta condotta omissiva dell'imputato A.A. collegata all'interesse della – Omissis - Srl».

 

 

I principi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati non solo affermati nella sentenza oggetto di esame, ma anche ribaditi con fermezza da recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 15697), che ha nuovamente evidenziato il ruolo essenziale della formazione nelle imprese di ogni dimensione.

La formazione, pertanto, non deve essere considerata un onere accessorio o una semplice voce di spesa da comprimere. Al contrario, rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, il corretto adempimento dell’obbligo formativo assume anche una valenza strategica poiché incide direttamente sulla produttività, sull’efficienza organizzativa e sul benessere complessivo dell’impresa.

Da un lato, consente ai lavoratori di acquisire consapevolezza dei rischi specifici connessi alle proprie mansioni, aumentando la capacità di prevenirli e gestirli in modo efficace; dall’altro, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro, strutturato e collaborativo, con effetti positivi sull’efficienza aziendale. Un’organizzazione che investe seriamente nella sicurezza riduce, infatti, l’incidenza di assenze per infortuni o malattia, i costi derivanti da contenziosi legali e le conseguenze economiche e reputazionali legate agli incidenti.

 

Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 5 giugno 2024, n. 22586)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Con sentenza del 9 novembre 2020 il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, (...) ebbe a dichiarare l'imputato OMISSIS colpevole del reato p. e p. dall'art. 590, commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 583, comma 1 nn. 1 e 2 cod. pen. perché in qualità di legale rappresentante della società OMISSIS, per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia ed in particolare per non avere formato ed informato il dipendente OMISSIS sul corretto uso del carrello elevatore "SAMAG - 2" (art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008) e per avere permesso che il carrello venisse utilizzato in maniera difforme al manuale di uso e manutenzione (...) (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/2008), cagionava a questo ultimo (...) l'amputazione traumatica totale della falange del terzo dito della mano sinistra e lesioni personali della durata di 52 giorni (...). (...) Il giudice di primo grado ebbe anche a dichiarare la OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell'illecito amministrativo p. e p. dall'art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 (...). (...) Sull'appello dell'imputato e del l.r.p.t. della società (...) la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OMISSIS in ordine al reato ascrittogli per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la condanna della OMISSIS Srl. (...) Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione, OMISSIS Srl, in persona del l.r.p.t., a mezzo del proprio difensore di fiducia (...). Con il primo motivo il ricorrente (...) ricorda che (...), alla data dell'incidente occorso al dipendente OMISSIS, la OMISSIS Srl non era gravata dell'obbligo formativo individuato nel capo di imputazione. In particolare, (...) si ricordava che il capo di imputazione focalizza la rilevanza penale dell'occorso sulla violazione degli obblighi formativi di cui all'art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/0 rispetto all'utilizzo del carrello SMAG-2, sicché la corretta individuazione dei contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro sarebbe stata consequenziale all'applicazione dell'art. 73, comma 5, del medesimo decreto. Secondo tale ultima disposizione, infatti, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni vengono individuati i macchinari il cui utilizzo richiede una formazione specifica o un'abilitazione del personale impiegato nel loro uso: rientrando la SMAG-2 di cui all'imputazione [continua ..]

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