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Le certificazioni rilasciate ai pazienti per giustificare l´assenza dal lavoro o per attestare la presenza in ospedale, non devono riportate indicazioni relative alla struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario ed altre informazioni che possano far risalire allo stato di salute nel rispetto del principio di minimizzazione, di integrità e riservatezza dei dati personali
Marco Miglietta
Con il provvedimento n. 581 del 26 settembre 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione amministrativa di 17.000 euro nei confronti di un’Azienda sanitaria territoriale, a seguito di un reclamo presentato da una paziente in merito a un trattamento non corretto dei suoi dati personali.
La segnalazione riguardava il rilascio di un certificato medico utilizzato per giustificare un’assenza lavorativa: nel documento, la struttura sanitaria aveva indicato il reparto che aveva erogato la prestazione, fornendo così un'informazione potenzialmente idonea a rivelare lo stato di salute della paziente, ritenuta del tutto superflua ai fini del certificato e lesiva della sua riservatezza.
L’attività istruttoria ha confermato le criticità evidenziate nel reclamo. In particolare, l’Azienda sanitaria ha trattato dati eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari, violando il principio di minimizzazione, uno dei cardini del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Inoltre, è emersa l’assenza di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione dei processi interni, configurando così anche una violazione del principio di privacy by design.
Sebbene, in seguito, l’Azienda abbia adottato azioni correttive, tra cui la revisione dei moduli utilizzati e attività formative rivolte al personale, il Garante ha rilevato che la violazione aveva interessato un numero potenzialmente elevato di pazienti e si era protratta per un periodo di tempo significativo.
Nel definire l'entità della sanzione, il Garante ha tenuto conto della gravità della violazione, della sua estensione temporale, del mancato rispetto dei principi fondamentali di protezione dei dati personali – tra cui la sicurezza e la pertinenza delle informazioni trattate – e della scarsa collaborazione mostrata dall’Azienda nel corso dell’istruttoria. Alla luce di questi elementi, l’Autorità ha deciso di irrogare una sanzione amministrativa pari a 17.000 euro.
Sezione:
(GPDP, 26 settembre 2024, n. 581)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia
Keywords: minimizzazione dati - garante privacy - GDPR - 2024