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Nel caso di responsabilità dell'ente da reato di evento di natura colposa, la "colpa di organizzazione" deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo
Argomento: Responsabilità ente da reato (D. Lgs. 231/2001)
Sezione:
"Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati OMISSIS previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con OMISSIS (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118, 589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società OMISSIS s.p.a. e perciò quali titolari della posizione pubblica di garanzia e cioè del dovere di individuazione e valutazione dei rischi aziendali e comunque di alta vigilanza sulla gestione della società e, pertanto, preposti ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettevano - anche dopo che la società aveva partecipato ad una riunione presso il Ministero degli Esteri in data 12 febbraio 2015 ove veniva preannunciata l'imminente chiusura dell'Ambasciata italiana per il peggioramento delle condizioni di sicurezza e venivano invitati a lasciare la Libia o in alternativa ad elevare al massimo le misure di sicurezza e dopo che la stessa OMISSIS s.p.a. aveva trasferito, sempre per motivi di sicurezza, gli uffici amministrativi da OMISSIS al cantiere di OMISSIS in Libia in quanto protetto da servizio di sicurezza armata ed infine dopo che OMISSIS Africa aveva comunicato alla società un pericolo imminente per il personale in data 13 luglio 2015 - di dare disposizione alcuna circa la gestione del rischio per l'integrità fisica dei lavoratori durante il trasferimento presso i cantieri in Libia e, comunque, di effettuare ogni tipo di controllo o verifica sull'esistenza di direttive della società sul punto, ponendo così in essere un precedente - indipendente dall'azione dei soggetti, appartenenti alle milizie locali che ponevano in essere il sequestro - nella serie causale di eventi che costituiva condizione senza la quale non vi sarebbe stato, in data 19 luglio 2015, il sequestro di OMISSIS e che [continua ..]
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 25 giugno 2024, n. 31665)
Stralcio a cura di: Claudia Scafuro
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