Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2024, n. 38890)
Stralcio a cura di Francesco Martin
“(…) Questa Corte ha poi precisato che l'onere di formale costituzione ai sensi dell'art. 39D.Lgs. n. 231/2001, previsto come condizione per la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda, opera sin dalla fase delle indagini preliminari (Sez. U. Gabrielloni, citata; Sez. 3, n. 8498 del 05/11/2020, dep. 2021, Staffetti Srl, n.m; Sez. 3, n. 9758 del 03/02/2022, F.D. Trasporti Srl, n.m.). Costituzione di cui, nel caso oggetto del presente scrutinio, non si rinviene traccia, elemento già di per sé sufficiente per una pronuncia di inammissibilità per difetto di (prova della) legittimazione processuale.
Inoltre, la succitata pronuncia delle Sezioni Unite Gabrielloni ha chiarito che il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di una evidente condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2001.
A tale pronuncia hanno fatto seguito numerose sentenze (Sez. 3, Sentenza n. 10440 del 17/10/2019, dep. 23/03/2020, Sicilfert Srl, non massimata; Sez. 3, n. 56427 del 18/05/2017, Automobili d'antona Srl, n.m.; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, Rv. 265587 - resa in una fattispecie analoga a quella per la quale qui si procede) le quali hanno ribadito che il richiamato art. 39, comma 1, prevede l'incompatibilità del legale rappresentante dell'ente a rappresentarlo nel procedimento a suo carico qualora egli sia contestualmente anche imputato per il reato presupposto della responsabilità addebitata alla persona giuridica.
Inoltre, la Corte ha affermato (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095-01; Sez. 2, n. 52470 del 19/10/2018, dep. 21/11/2018, s.l.r. Martinelli, non massimata) che quando il legale rappresentante della società imputato di un illecito 231 è a sua volta indagato o imputato del reato presupposto, l'"l'esistenza del "conflitto" è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l'ulteriore conseguenza che il divieto scatta in presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto".
Conseguentemente "il giudice investito dell'atto propulsivo della difesa [continua ..]
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