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In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria nei confronti di un ente il provvedimento cautelare reale deve contenere un´adeguata motivazione in merito al fumus commissi delicti e al periculum in mora con specifico riguardo con riguardo al rischio di dispersione della garanzia patrimoniale in merito all'eseguibilità della confisca

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 14047)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“(…) La necessità di subordinare il sequestro ex art. 53, cit., anche alla sussistenza del periculum in mora, sulla base di un'adeguata motivazione, è ancor più pressante nel regime della responsabilità degli enti, nel quale la confisca, e quindi il sequestro ad essa finalizzato, possono assumere una tale incidenza da produrre effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza stessa dell'ente, come avviene nel caso in cui il vincolo cautelare venga apposto su risorse patrimoniali talmente ingenti da determinare la sostanziale impossibilità della prosecuzione dell'attività aziendale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il sequestro finalizzato alla confisca ricada direttamente sul compendio aziendale, posto che in tali ipotesi si può pervenire alla anticipata sottrazione dei beni strumentali per la prosecuzione dell'impresa, con il rischio di pregiudicare definitivamente la continuità della stessa, il che realizzerebbe indirettamente il medesimo effetto riconosciuto alle ben più gravi misure cautelari interdittive. In buona sostanza, l'incidenza del sequestro finalizzato alla confisca, proprio in considerazione della peculiarità della responsabilità ex D.Lgs. n.231 del 2001 e della sua tendenziale applicazione rispetto ad attività imprenditoriali, è tale da richiedere garanzie rafforzate e non certo inferiori rispetto a quanto previsto in generale per il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati nella sentenza "Eliade", improntati alla salvaguardia del principio di proporzionalità delle misure cautelari ed alla tutela del diritto di proprietà, meritano sicuramente di trovare applicazione anche nel processo a carico degli enti. È pur vero, infatti, che l'art. 53, D.Lgs. n. 231 del 2001, nel disciplinare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si limita a stabilire che il giudice "può" disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, ma tale dizione è esattamente corrispondente a quella contenuta all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla quale le Sezioni unite hanno ritenuto di richiedere la necessaria motivazione in merito alle esigenze cautelari, anche nel caso di confisca obbligatoria. Deve concludersi, quindi, nel ritenere che la previsione speciale dettata all'art. 53, D.Lgs. n. [continua ..]

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