Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo
“(…) Il ricorso ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cancellazione della società non fosse avvenuta con modalità fraudolente, nonostante: a) la composizione societaria riconducibile a Ac.Li.; b) la cronologia dei fatti da cui risultava, come sostenuto dal Tribunale, che la cancellazione fosse "patologica" perché avvenuta il 9 maggio 2017 cioè dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (del 5 maggio 2015) e dopo la richiesta di rinvio a giudizio (del 6 dicembre 2016).
La scansione temporale degli atti era stata la seguente: il 5 giugno 2015 era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quando la società era già stata posta in liquidazione; il 6 dicembre 2016 vi era stato il suo rinvio a giudizio e il 9 maggio 2017 era stata cancellata "per deposito del bilancio finale di liquidazione".
La Corte di appello, dopo avere escluso che fossero enucleabili indici di fraudolenza nella cancellazione della società, avvenuta nel 2017, atteso che dalla visura camerale risultava che la procedura di messa in liquidazione volontaria fosse antecedente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società (…) Srl in liquidazione in ordine all'illecito amministrativo ascritto perché estinto per intervenuta cessazione della società, equiparando la cancellazione alla morte del reo ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
La questione dell'equiparazione tra società cancellata e morte del reo, con relativa cessazione di ogni rapporto processuale dipendente dall'illecito derivante dal delitto presupposto, ha visto negli anni svilupparsi un ricco dibattito giurisprudenziale e dottrinale con due diverse posizioni.
A questi argomenti, la requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione ha aggiunto l'esclusione dell'istituto della messa alla prova alla responsabilità degli enti con richiamo all'art. 67 D. Igs. n. 231 del 2001 che si riferisce solo ai casi previsti dall'art. 60 e all'estinzione per prescrizione (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Società La sportiva, Rv. 284273).
La giurisprudenza di legittimità civile era unanime nel ritenere che la cancellazione avesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una "soggettività attenuata" della società con una [continua ..]
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