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» Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo tramite la trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile; pertanto, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari si risolve in base all'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria prevale sui crediti privilegiati ex art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del sequestro conservativo