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Danno da perdita parentale: liquidazione sulla base delle tabelle romane

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez III, 10 novembre 2021, n. 33005)

stralcio a cura di Antonia Luigia Corrado

Nella circostanza in cui si accerti la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, ossia la sofferenza patita per la perdita di una persona cara, dipesa da un fatto illecito, si procede con la liquidazione del danno medesimo. La Terza Sezione della Suprema Corte, con la Sentenza n. 33005 del 10/11/2021, ha stabilito che il danno di cui sopra non può essere liquidato in base alle Tabelle di Milano, in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla giurisprudenza, individuando un tetto minimo e un tetto massimo, fra i quali si evidenzia una notevole differenza. Pertanto è stato stabilito che bisogna fare riferimento ad altre tabelle, e che il danno sia liquidato in modo variabile, tenendo in considerazione quali punti determinanti, l’età della vittima, l’età del  superstite, il grado di parentela e la convivenza. In conclusione, le Tabelle di Milano sono utilizzabili perchè conformi al diritto, tranne che nel caso di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

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