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Spetta alla giurisdizione ordinaria decidere sulla domanda risarcitoria derivante dalla cattiva esecuzione dell'opera pubblica

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 18 febbraio 2021, n. 4371)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

" [...] è pacifico in atti che, nell'originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, A.A. chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica, consistente nel lotto stradale (OMISSIS) comprensivo dello svincolo di (OMISSIS), rassegnando, in particolare, che l'immobile di sua proprietà e il piazzale circostanze, avevano riportato lesioni, in corrispondenza dei nodi della struttura, in ragione delle vibrazioni provocate dai lavori di approntamento dei piloni di sostegno della (OMISSIS); non è, pertanto, revocabile in dubbio che l'oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell'opera pubblica, e, in particolare, delle continue vibrazioni determinate dai macchinari utilizzati dalle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. U. 3 febbraio 2016 n. 2052; Cass. Sez. U. 25 febbraio 2016 n. 3732; Cass. Sez. U. 21 settembre 2017 n. 21975; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2018 n. 32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez. U. 11 novembre 2019 n. 29088) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere); dalla lettura dell'atto introduttivo, come già detto, non risulta che l'attore abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l'illegittimità; sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero il quale ha sottolineato che il provvedimento del [continua ..]

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