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La coltivazione del fondo è sufficiente a dimostrarne l'usucapione?

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI - 2, 23 dicembre 2021, n. 41380)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

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"[...] M.C. e A.O. citarono in giudizio O.G. chiedendo dichiararsi in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione di un fondo; - la convenuta, costituitasi, chiese rigettarsi la domanda e il Tribunale, accolse la domanda attorea; - la Corte d'appello di Reggio Calabria, accolta l'impugnazione dell' O., rigetto la domanda degli appellati, alla luce di una valutazione dissonante del quadro probatorio rispetto all'apprezzamento di primo grado (in sintesi): 1. la coltivazione del fondo non era sufficiente a dimostrare che una tale attività materiale potesse collegarsi a un esercizio "uti dominus'; 2. dal complesso della prova orale e dalle stesse dichiarazioni di parte appellante non era dato trarre, con la necessaria rigorosità imposta dalla Cassazione, che per la durata di legge gli appellanti avessero posseduto uti dominus; [...] c) la Corte locale ha, con insindacabile giudizio, peraltro condotto alla stregua d'una analitica rassegna delle evidenze probatorie, escluso che gli odierni ricorrenti avessero assolto all'onere, peraltro rigoroso, di provare che per un ininterrotto ventennio avessero goduto del bene come se ne fossero stati i proprietari; facendo, inoltre, puntuale applicazione del consolidato, e qui condiviso, indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perchè non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 6, n. 6123, 0510312020, Rv. 657277, da ultimo);[...] P.Q.M. rigetta il ricorso;"

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