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La controversia sul corrispettivo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti spetta al GO

Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Unite, 19 luglio 2021, n. 20539)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

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“1. - L'oggetto del giudizio verte sulla richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo maturato dalla (…) (quando in bonis) per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, espletato in favore del Comune di (…). La controversia non investe la fase della designazione dell'impresa esecutrice del servizio. Il servizio è stato affidato alla società (…), in deroga alle norme sulle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, dal sub-Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, anche al fine di scongiurare ogni possibile grave conseguenza igienico-sanitaria nel Comune di (…), che di tale servizio era privo. Il Comune ha poi provveduto, conformandosi alla disposizione del Commissario di Governo, a prorogare alla (…) il servizio di raccolta e smaltimento. E neppure è in discussione - come esattamente sottolinea il pubblico ministero - l'esercizio del potere o la gestione del ciclo dei rifiuti, intesa quale attività di raccolta, smaltimento e riconversione dei rifiuti solidi urbani organizzata dalla P.A. attraverso attività provvedimentale, discrezionale e autoritativa. Il petitum sostanziale riguarda, dunque, una pretesa - il pagamento del corrispettivo correlato alla fase di esecuzione del rapporto - in relazione alla quale si pongono questioni di natura "negoziale" e a contenuto meramente patrimoniale, mentre non viene in rilievo alcun esercizio di potestà autoritativa da parte della pubblica amministrazione. 2. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è univoca nell'affermare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ora prevista dall'art. 133, comma 1, lettera p), cod. proc. amm., presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2010, n. 14126; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23597; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2013, n. 12901; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23227). Su questa base, si è statuito che [continua ..]

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