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Ai fini dell'annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale
Argomento: conferenza servizi
Sezione: Consiglio di Stato
“L’oggetto della presente controversia, […], non è costituito dalla legittimità del permesso di costruire o dell’autorizzazione unica, in quanto le questioni che qui vengono in rilievo sono, da un lato, quella di stabilire se, ai fini dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica, sia necessario o meno annullare prima il permesso di costruire rilasciato nell’ambito della conferenza di servizi e, dall’altro lato, quale sia il valore da attribuire alla posizione delle amministrazioni assenti alla specifica conferenza di servizi oggetto di causa.
12.– Con riguardo alla prima questione, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
Invero, l’art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, in tema di semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, stabilisce che “il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste”.
A sua volta, l’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, espressamente richiamato dal suddetto art. 7, d.P.R. n. 160 del 2010, dispone che la “determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’Amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” (comma 1).
Inoltre, si prevede che le “amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies” (comma 2, primo periodo).
12.1. – Orbene, dal combinato disposto di tali norme, si evince chiaramente come ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi non sia richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti (nella specie, il permesso di costruire) che vengono sostituiti da tale determinazione finale.
Pertanto, occorre ribadire quanto già correttamente [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5535) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo
Keywords: autotutela - conferenza di servizi - procedimento amministrativo

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