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Obbligo di scelta di una sola sede anche per farmacisti “in forma associata”

Pasquale La Selva

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 17 gennaio 2020, n. 1)

“2.1.1. Gli originari ricorrenti hanno sostenuto [...] la tesi secondo cui ai farmacisti che concorrono per la gestione associata di due farmacie in due regioni diverse non sia precluso né dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 né da altra disposizione la possibilità di conseguire entrambe le sedi, perché la legislazione vigente, dopo la riforma recata dalla l. n. 124 del 2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, consente alle società, di persone e ora anche di capitali, di cui siano soci due farmacisti, di essere titolari di due o più farmacie sul territorio nazionale [...]. 3.3. Gli appellanti hanno sostenuto che dalle disposizioni degli artt. 112 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 non si desume alcun divieto, per un socio di una società farmaceutica, di essere socio anche di altra società farmaceutica e, quindi, di essere titolare di più farmacie, ma si desume solo il divieto, di cui all’art. 8 citato, che impedirebbe al titolare individuale di essere contestualmente anche socio di altra farmacia. [...] 12.2. Nell’ordinanza di rimessione il Consiglio rileva come il primo problema sia proprio quello di decifrare cosa l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 intenda prevedendo che (gli interessati possono) concorrere in forma associata. [...] le questioni poste dall’ordinanza di rimessione [...] sono le seguenti: se il concorrere in forma associata, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità della farmacia alla società così formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità temperata) quanto alla titolarità di più di una sede farmaceutica; se, nel silenzio dell’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, la previsione di cui al comma 5 del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in (non più) di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola (implicita) di incompatibilità che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l’improcedibilità delle loro domande. [continua ..]

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Nota di Pasquale La Selva

Due farmacisti prendevano parte, in forma associata, ad una procedura concorsuale per l’assegnazione di alcune sedi farmaceutiche nella Regione, all’esito della quale risultavano assegnatari di una sede. L’Azienda Sanitaria Provinciale competente dichiarava la domanda di riconoscimento della titolarità “improcedibile”, avendo ravvisato una causa di incompatibilità per essere gli istanti già titolari di una farmacia nella Regione Lombardia, anche questa ottenuta all’esito di una procedura concorsuale. Avverso tale provvedimento, i due farmacisti proponevano ricorso al TAR sostenendo (sia in primo grado, che in appello) che ai farmacisti che concorrono per la gestione associata di due farmacie in due regioni diverse non sia preclusa, dall’art. 11 del D.L. 1/2012, la possibilità di conseguire entrambe le sedi, atteso che la legislazione vigente, dopo la riforma recata dalla L. 124/2017, consente alle società di persone e di capitali di cui siano soci due farmacisti di essere titolari di due o più farmacie sul territorio nazionale, con il limite del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione o provincia autonoma, previsto dall’art. 1, c. 158, L. 124/2017. Il TAR respingeva il ricorso ritenendo sussistente l’incompatibilità ex art. 8, c. 1, lett. b), L. 362/1991, in quanto la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare…di altra farmacia”, laddove la titolarità può essere sia individuale sia condivisa. Secondo il TAR, il legislatore del 2012, nel richiamare la gestione associata, non ha inteso riferirsi alle associazioni previste dall’art. 36 c.c., implicando così la riconducibilità della gestione associata delle farmacie nell’alveo del modello societario. In appello il CGARS, nel rimettere l’esame delle questioni all’Adunanza Plenaria, formulava i seguenti quesiti: “a) se il concorrere in forma associata, ai sensi dell’art. 11, comma 5 (rectius: 7), del d.l. n. 1 del 2012, sia da intendere quale una variante della titolarità in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità della farmacia alla società così formata e di applicare il relativo regime (di cumulabilità temperata) quanto alla [continua ..]

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