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Secondo il criterio del “più probabile che non”, è necessaria una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 1 giugno 2022, n. 17918)

stralcio a cura di Giulia Solenni

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(…) 4.1. – Giova premettere, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 4439/2014; Cass. n. 13096/2017; Cass. n. 9985/2019), che la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., quanto all’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra fatto illecito ed evento, deve riguardare un preteso errore del giudice del merito nell’individuare la disciplina giuridica in base alla quale tale accertamento deve essere effettuato, mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della disciplina giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale denunciabile nei limiti del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia di omesso esame di fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti. Quanto, poi, ai principi giuridici implicati in tale accertamento - là dove riguardi, in particolare (per quanto interessa in questa sede), il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento -, essi rinvengono la propria disciplina, seppure non esaustiva, nelle norme di cui agli artt. 40, 41 c.p. e 1227 c.c., dovendo il giudice, per farne corretta applicazione (secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: tra le molte, oltre alle decisioni già richiamate, cfr. Cass. n. 26997/2005, Cass. n. 21619/2007, Cass., S.U., n. 576/2008, Cass. n. 15895/2009, Cass. n. 8885/2010, Cass. n. 15991/2011, Cass. n. 3390/2015, Cass. n. 13096/2017, Cass. n. 18753/2017, Cass. n. 21530/2021, Cass. n. 3285/2022), individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno e ciò tramite un criterio selettivo che giunga ad identificare la c.d. “causa prossima di rilievo” quale causa di per sé sufficiente a produrre l’evento, secondo quanto dispone l’art. 41, secondo comma, c.p. A tal fine, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, occorre selezionare, tra le varie condizioni che possono concorrere nella causazione dell’evento dannoso, soltanto quelle che non appaiano del tutto inverosimili. In tal senso, il principio di equivalenza delle cause (c.d. teoria condizionalistica: art. 41, primo comma, c.p.) trova un duplice temperamento. Il primo, fornito dalla teoria della c.d. regolarità o [continua ..]

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