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Tutela del bene culturale e valutazione discrezionale dell´amministrazione

(Cons. di Stato, sez. I, 30 novembre 2020, parere n. 1958)

“4.1. Per comprendere la nozione di “bene culturale” occorre far riferimento agli articoli 2, 10 e 11 d.lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio; in base all’articolo 2, comma 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. […] Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 – come modificato dalla l. 124/2017 – per i beni indicati dall’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, vige una presunzione di interesse culturale e sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. [...] Emerge [...] la differenza tra la verifica di culturalità ai sensi dell’articolo 12 del codice e la dichiarazione ai sensi del successivo articolo 13 perché [...] la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante, interesse questo che deve invece caratterizzare la cosa oggetto di dichiarazione di bene culturale che appartiene a privati. In altri termini, perché la verifica dell’articolo 12 d.lgs. n. 42 del 2004 si concluda nel senso della conferma della qualità di bene culturale di una cosa, è sufficiente che si dimostri che questa possieda un interesse culturale (“senza aggettivazioni”, come dice la relazione di accompagnamento al Codice), non già quell’interesse qualificato ricavabile dalla locuzione interesse particolarmente importante (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o eccezionale interesse (articolo 10, comma 3, lett. c, d-bis, e). [...] 4.2. La valutazione che compie l’Autorità in ordine al valore culturale del bene da sottoporre a tutela è, dunque, una valutazione discrezionale, si tratta, in particolare, della discrezionalità tecnica [...]. [...] […] [C]on tale concetto s’intende fare riferimento al tipo di valutazione che viene posta in essere dalla pubblica amministrazione quando l’esame di fatti o situazioni deve essere effettuato mediante ricorso a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. [...] Si parla di [continua ..]

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