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Approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione e successiva esclusione dell´operatore economico

Azzurra Baggieri

(Cons. di Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655)

“L’art. 32, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”. Nel nuovo codice dei contratti pubblici risulta eliminata la precedente distinzione tra “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva” e la fase finale della procedura di aggiudicazione si articola nella “proposta di aggiudicazione”, che è adottata dal seggio di gara, e nell’”aggiudicazione” tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura (cfr. Cons. Stato, V, 10 ottobre 2019, n. 6904; V, 15 marzo 2019, n. 1710). 2.2. L’aggiudicazione costituisce un’autonoma manifestazione di volontà della stazione appaltante, resa all’esito della “verifica della proposta di aggiudicazione”, prevista dal citato art. 32, comma 5. Si tratta invero di un’attività di controllo sulla proposta di aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della procedura attuato dalla stazione appaltante (che autonomamente individua l’organo compente, ovvero, in mancanza, il R.u.p.), disciplinata dall’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50 cit. a mente del quale: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti provengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”. La norma regola in realtà il rapporto tra l’attività della commissione (o del seggio) di gara (che formula la proposta) e l’amministrazione appaltante (che deve verificare e controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, formulando eventualmente osservazioni o chiedendo chiarimenti), così che l’approvazione per silentium della proposta impedisce l’ulteriore attività della commissione e consuma il potere di controllo [continua ..]

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Nota di Azzurra Baggieri

Con la sentenza n. 2655 del 27 aprile 2020, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio, già dalla stessa precedentemente espresso (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107), circa la legittimità del provvedimento di esclusione sebbene emesso dalla stazione appaltante in un momento successivo all’approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione. Al fine di fornire un’adeguata spiegazione al principio suddetto, il Collegio adito ripercorre le tappe salienti dell’evoluzione legislativa che ha interessato la fase dell’aggiudicazione nelle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, fino a quando trovava applicazione il previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), la fase dell’aggiudicazione si articolava in due ulteriori sottofasi: quella dell’aggiudicazione provvisoria e quella dell’aggiudicazione definitiva. La prima consisteva nella dichiarazione di individuazione del miglior contraente; la seconda nell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, previo espletamento dei necessari controlli di tipo formale. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), le fasi dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva hanno lasciato il posto rispettivamente alle fasi della “proposta di aggiudicazione” e dell’”aggiudicazione”. L’art. 33, co. 1 del vigente Codice dei contratti pubblici, infatti, recita: “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti provengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”. La disposizione sopra riportata individua nella “proposta di aggiudicazione” un atto endoprocedimentale privo di valenza decisoria (quindi non autonomamente impugnabile in quanto di per sé non lesivo) e, nella fase di “aggiudicazione”, il provvedimento conclusivo della procedura cui si perviene sempre previa verifica [continua ..]

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