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Compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che vieta l´affidamento di concessioni autostradali scadute o in scadenza mediante la procedura della finanza di progetto

Pasquale La Selva

(Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IX, 26 novembre 2020, C-835/2019)

“[I]l Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto [dell’Unione] e, in particolare, i principi fissati dalla direttiva [2014/23], specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di [parità] di trattamento, di cui al considerando 68 ed all’articolo 30 [di tale direttiva], nell’ambito degli affidamenti delle concessioni, ostano alla norma nazionale dell’articolo 178, comma 8-bis, del [nuovo codice dei contratti pubblici], che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183 [del medesimo codice], che disciplina la finanza di progetto». [...] In via preliminare, si deve rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale mira non a stabilire se la procedura di finanza di progetto disciplinata dall’articolo 183 del nuovo codice dei contratti pubblici sia compatibile con la direttiva 2014/23, bensì a determinare se uno Stato membro possa imporre alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a una concessione per la gestione autostradale e, in tal modo, vietare loro di optare per la procedura della finanza di progetto. Con la sua questione, il Consiglio di Stato chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all’articolo 183 del nuovo codice dei contratti pubblici [...]. In primo luogo, come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il suo considerando 8, il solo oggetto di tale direttiva è stabilire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata all’articolo 8 della direttiva in parola. La direttiva 2014/23 è quindi destinata ad applicarsi solo nell’ipotesi in [continua ..]

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Nota di Pasquale La Selva

La società OMISSIS, in forza di più concessioni rilasciate da OMISSIS, gestiva taluni tratti autostradali. In procinto della scadenza delle concessioni, la società presentava al Ministero dei Trasporti (MIT) due proposte di finanza di progetto per la concessione della gestione e manutenzione delle stesse. Il MIT respingeva le proposte della concessionaria sostenendo che la procedura della finanza di progetto non sarebbe stata applicabile alla concessione di gestione di un’autostrada, che le proposte non sarebbero state conformi né alle prescrizioni del previgente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) né agli artt. 178 e 183, c. 15, del “nuovo” Codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e che l’art. 178, c. 8-bis del “nuovo” Codice non avrebbe consentito alle amministrazioni di aggiudicare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto. Avverso tali provvedimenti, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR al fine di ottenerne l’annullamento con contestuale accertamento dell’obbligo del MIT di pronunciarsi circa la fattibilità della proposta. Con le sentenze nn. 977 e 978 del 31.08.2018, il TAR Piemonte rigettava entrambi i ricorsi della concessionaria, ritenendo che il mancato rispetto da parte del MIT del termine di tre mesi previsto dal previgente Codice, non poteva inficiare la legittimità del primo provvedimento di rigetto, e che la proposta della OMISSIS non era, in ogni caso, conforme a quanto richiesto dal “nuovo” Codice atteso che presentava un grado di approfondimento tale da non consentire all’amministrazione di apportare modifiche. Avverso le sentenze la società OMISSIS proponeva appello. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 7587/2019, rimetteva alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: “se il diritto eurounitario, e, in particolare, i principi fissati dalla direttiva n. 23/2014/UE, specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà di trattamento, di cui al considerando 68 ed all’art. 30, nell’ambito degli affidamenti delle concessioni, ostano alla norma nazionale dell’art. 178, comma 8-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procedere agli [continua ..]

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