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Circa l´atto di acquisizione sanante pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria

Anna Maria Pelo

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 5 agosto 2020, n. 15)

“L’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Tale norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) che prevede che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”. La materia del contendere ruota, dunque, intorno sia all’interpretazione da riconoscere all’espressione “atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del­l’ipotesi di bilancio riequilibrato”, […] sia intorno al significato da attribuire alla clausola normativa di tipo interpretativo del predetto disposto del TUEL, aggiunta dal citato decreto legge del 2004, secondo cui si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre [...] pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione. L’Adunanza ritiene che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto. Nel caso di specie è pur vero che l’emanando provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropriazione, che farebbe sorgere il debito oggetto della presente controversia, [continua ..]

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Nota di Anna Maria Pelo

L’Adunanza Plenaria ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004 (conv. con l. n. 140 del 2004) relativamente alle parole “fatti ed atti di gestione” al fine di individuare la competenza o meno dell’organo straordinario di liquidazione sulle poste passive di bilancio. Con ordinanza del 20 marzo 2020, n. 1994, la Sezione Quarta ha sottoposto all’Adunanza Plenaria la problematica relativa alla corretta imputazione del debito conseguente all’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante alla gestione dell’Organo Straordinario di Liquidazione ovvero alla gestione ordinaria del bilancio del Comune. La vicenda origina da un ricorso presentato dai proprietari di alcuni terreni illecitamente occupati e trasformati dal Comune, i quali, con istanza e successivamente con ricorso al TAR Basilicata, avevano sollecitato a rendere noto se l’ente intendesse emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e imponeva al Comune di “concludere il procedimento, attivato dai ricorrenti con l’istanza del 30.6/5.7.2016, di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione telematica della presente sentenza”. Gli originari ricorrenti adivano nuovamente il Tribunale amministrativo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il Comune costituitosi asseriva di aver inviato all’Organo Straordinario di Liquidazione tutta la documentazione necessaria per emettere il provvedimento conferente chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, ritenendo che le parole “fatti ed atti di gestione” andassero interpretate sotto il profilo contabile e perciò non alla data dell’evento danno, cioè alla data del compimento della fattispecie illecita, ma al momento in cui il debito del Comune era diventato certo, liquido ed esigibile. Poiché, nella specie, il dissesto finanziario del Comune era stato dichiarato con Delibera ed il provvedimento di acquisizione sanante non era stato ancora emesso dal Comune, ad avviso del primo giudice non sussisteva la competenza dell’organo [continua ..]

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