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Le Regioni non possono introdurre limiti astratti, ulteriori a quelli previsti dal legislatore nazionale, alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Argomento: fotovoltaico
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6434)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“La delibera citata ha, infatti, introdotto ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale ed ha, senza averne il potere, autonomamente fissato criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, criteri la cui fissazione spetta al legislatore nazionale. Questa Sezione (cfr., sentenza n. 466 del 2025), ha, infatti, già chiarito, in una fattispecie sostanzialmente simile a quella oggetto del presente giudizio, che la Regione non può frapporre ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio non previsti dal legislatore statale ed è, inoltre, precluso alle Regioni “di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), (e) a fortiori… creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa” (Corte Cost. n. 106/2020, n. 286/2019). Inoltre, la Regione non può intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (cfr. art. 20 comma 1 lett. a). La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 del 2020, ha affermato che la disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.) e i relativi principi fondamentali sono anche dettati dall'art. 12, in particolare al comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno [continua ..]

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