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La revocazione è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un'impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge. La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza, mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti

Argomento: revocazione
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

“ [L’]art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione. La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge. Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza. La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.]. La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione. In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione del vizio, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio. Con il primo motivo, si sostiene che la sentenza sia viziata da un errore di fatto revocatorio. 7.1. A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c. la sentenza è revocabile se «è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a [continua ..]

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