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L´incompetenza del SUAP può verificarsi nei casi di inconfigurabilità dell´istanza autorizzativa, nel qual caso non v´è alcun obbligo di valutazione da parte dell´amministrazione
Argomento: procedimento
Sezione: Consiglio di Stato
“12. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha rappresentato la prima risposta sul piano organizzativo alle istanze di semplificazione via via sviluppate dal legislatore. Non a caso, esso risale al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale, con l’obiettivo prioritario di ricondurre alla responsabilità dei governi regionali e locali una molteplicità di funzioni amministrative concernenti le attività economiche in precedenza in capo a diversi soggetti, si preoccupò anche di indicare gli strumenti affinché quegli stessi livelli di governo potessero concretamente promuovere lo sviluppo dei rispettivi territori e comunità. In particolare l’art. 23 del decreto conferiva ai Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la riconversione di impianti produttivi: conferimento che nelle intenzioni del legislatore doveva essere inteso non in termini di mero trasferimento, bensì come attribuzione di una nuova competenza individuata nello svolgimento di un ruolo di centro di convergenza di tutti i procedimenti connessi ai processi di trasformazione economica del territorio, quindi garante del rispetto dei principi di responsabilità e unicità sanciti dalla legge delega in attuazione della quale la riforma è stata adottata (in particolare, art. 4, c.3, lett. e), della legge n. 59 del 15 marzo 1997, n. 59), e non certo soggetto cui venivano demandate in via esclusiva le funzioni in materia di attività produttive.
12.1. D’altro canto, l’aver individuato nel Comune l’ente in grado di conseguire il generale obiettivo di agevolazione dei processi di sviluppo economico, dava anche piena attuazione ai principi di sussidiarietà, stante che trattasi dell’Ente che “gestisce” direttamente il proprio territorio e il rapporto con i cittadini, ai quali deve essere in grado di offrire servizi efficaci e risposte esaustive e non mediate.
[…] lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. di Stato, sez. II, 7 aprile 2025, n. 2974)
Stralcio a cura di Aniello Iervolino

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