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Truffa online: l´aggravante della minorata difesa non può farsi discendere automaticamente dal mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica, configurandosi soltanto allorquando l´autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall´utilizzazione dello strumento della rete
Argomento: Cybercrimes
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata (…) dal Tribunale di Bergamo, con cui (…) era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata dall'approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.
(…) la Difesa dell'imputato ha formulato i seguenti motivi.
Vizio di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità: non vi è stato alcun artificio da parte dell'imputato, che (…) ha trattato alla luce del sole, fornendo il proprio numero telefonico e la propria corretta identità. Trattasi pertanto di mero inadempimento contrattuale, non di truffa.
Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione all'aggravante della 'minorata difesa' (art. 640, secondo comma, n. 2 in relazione all'art. 62, primo comma, n.5, cod. pen.): l'imputato si è presentato con il proprio nome, ha fornito il proprio numero di telefono e numero di conto corrente, indicando infine correttamente gli estremi della impresa individuale di cui era titolare. La scelta della persona offesa di non visionare preliminarmente la vettura deriva esclusivamente da scelta personale, che non può essere ascritta all'imputato.
Vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla dichiarata inammissibilità della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si è ritenuto in sentenza che l'appello sul punto fosse motivato esclusivamente dalla età dell'imputato, mentre esso si riferiva anche al conseguimento, da parte di costui, di altro beneficio trattamentale, indice di ravvedimento che la Corte avrebbe potuto valorizzare e comunque avrebbe dovuto considerare (…).
Il primo motivo (…) non è consentito, essendo la mera riproposizione, in questa sede, delle doglianze di merito già esaminate e respinte nelle precedenti fasi processuali, alle quali competevano. Infatti, a fronte di una 'doppia conforme', la riformulazione della critica alla decisione in termini pedissequi, oltre ad esporsi ad ovvia genericità, per a-specificità (…), esula dalle categorie ammissibili in questa sede avverso la motivazione (la 'triade' di vizi previsti dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.), nemmeno enunciate nel motivo, a dimostrazione di un [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 2818)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

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