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La natura provvedimentale di un atto amministrativo non è necessaria conseguenza del suo contenuto motivazionale

Argomento: provvedimento amministrativo
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez., V, 3 gennaio 2025, n. 12)

Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

“[L]a natura provvedimentale di un atto amministrativo non è necessaria conseguenza del suo contenuto motivazionale (tant’è che l’ordinamento registra una pluralità di situazioni in cui l’atto impugnabile si limita a fare riferimento a momenti decisionali contenuti nella precedente fase procedimentale) ma dai suoi caratteri funzionali (esternazione della decisione, anche se eventualmente assunta in altri atti) e strutturali (collocamento all’esito di un procedimento espressamente destinato all’esercizio della funzione amministrativa). In particolare, il tema della collocazione, che risale alla distinzione imposta dalla giurisprudenza degli anni ’30 tra atto impugnabile, in quanto definitivo, e atto non impugnabile, perché preparatorio, ha una valenza che si attualizza alla luce del principio costituzionale della tutela del diritto di difesa, atteso che elimina le incertezze derivanti dalla ricerca di un eventuale momento decisionale antecedente alla conclusione del procedimento, rendendo quindi più spedita l’azione amministrativa e più chiare le rispettive posizioni delle parti. Il citato elemento posizionale viene a mancare nella nota OMISSIS dell’OMISSIS che entra nel procedimento ma non rappresenta l’esito finale di una fase decisionale autonoma ma si pone unicamente come conseguenza di un momento interlocutorio, destinato a trovare attuazione in sede di determinazione dell’importo definitivo dei lavori, anche all’esito dell’approvazione, come nella specie, di progetti in variante, con conseguente attualizzazione della lesività in tale momento, posto che l’importo dei lavori, secondo quanto di seguito specificato, è soggetto all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La nota non può quindi considerarsi provvedimento autonomamente impugnabile e quindi il suo mancato gravame non determina la tardività del ricorso, avendo correttamente la ricorrente in prime cureimpugnato tale nota unitamente al provvedimento di approvazione della variante”.

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