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In udienza predibattimentale il Giudice, in caso di indeterminatezza del capo di imputazione, deve ai sensi dell´art. 554-bis comma 5 c.p.p. invitare la pubblica accusa a riformularlo, verificandosi, in difetto, l´abnormità dell´ordinanza con cui dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al PM

Argomento: Citazione diretta a giudizio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 6800)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di (…) ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di (…), imputati del delitto di cui all’art. 640 cod. pen., per assenza nel capo di imputazione di “una chiara descrizione della condotta attribuita agli imputati” e ha rimesso gli atti al pubblico ministero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendone l’abnormità. Rileva il ricorrente che, a prescindere dal fatto che la condotta contestata agli imputati è adeguatamente descritta nel capo di imputazione (…), il provvedimento del Tribunale ha determinato una indebita regressione del procedimento avendo il giudice disposto la trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero, senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (…). 1.Il ricorso è fondato poiché il Tribunale è incorso in evidente violazione di legge pervenendo alla pronuncia di un provvedimento da considerarsi abnorme. 2. L’art. 544-bis, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lvo 10 ottobre 2022 n. 150, (…), prevede che nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta il giudice – ove rilevi la violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lettera c), del codice di rito per genericità ovvero indeterminatezza dell’imputazione – anche d’ufficio e sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione medesima e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2.1. La disposizione in parola assegna all’udienza predibattimentale (come già previsto per l’udienza preliminare) <<il compito di definire l’oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai sensi dell’art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica agli atti di indagine>> (così la Relazione della Commissione Ministeriale sul punto). Inoltre, a norma dell’art. 89-bis del citato decreto legislativo, tale disposizione riguarda i procedimenti penali nei quali il [continua ..]

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