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Dopo la cessazione dello stato di detenzione, il Tribunale è sempre tenuto a verificare, anche d´ufficio, la persistenza della pericolosità sociale per l´esecuzione della misura di prevenzione personale sospesa durante l´esecuzione della pena, a prescindere dalla durata della detenzione (art. 14 Codice antimafia)

Argomento: Le misure di prevenzione personali
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 17 ottobre 2024, n. 162)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo 

"(…) 1.– Il Tribunale di Oristano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni. 2.– Le questioni, ampiamente motivate sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sono rilevanti nel giudizio a quo, e sono dunque ammissibili.  2.1.– Il rimettente è giudice in un procedimento penale per la contravvenzione, prevista dall’art. 75, comma 1, cod. antimafia, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, contestata a una persona sottoposta a tale misura di prevenzione dopo che la stessa misura era restata sospesa per più di anno, a causa dello stato di detenzione dell’interessato per esecuzione di pena. Il giudice a quo dubita della compatibilità con la Costituzione della disposizione censurata, nella parte in cui, a contrario sensu, esclude l’obbligo di rivalutazione della pericolosità dell’interessato, da parte del tribunale che ha adottato la misura di prevenzione, nell’ipotesi in cui l’efficacia del provvedimento sia stata sospesa durante il tempo in cui l’interessato è stato sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per una durata inferiore a due anni. (…) 3.– Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati.  3.1.– Nella materia attigua delle misure di sicurezza, come più estesamente rammentato dalla sentenza n. 291 del 2013 (…), una risalente giurisprudenza di questa Corte ha giudicato incompatibili con il canone della ragionevolezza fondato sull’art. 3 Cost. varie presunzioni assolute di pericolosità sociale poste alla base di automatismi nell’applicazione di tali misure (…). (…) 3.2.– I medesimi principi sono stati applicati da questa Corte alla materia delle misure di prevenzione, accomunate alle misure di sicurezza dalla finalità di «prevenire la commissione di reati da parte di soggetti [continua ..]

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