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Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno.
Argomento: Dei delitti contro il patrimonio
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo. È, invece, infondato e/o inammissibile nel resto.2. Il primo motivo, che involge la configurazione del delitto di truffa, è infondato.I giudici di merito hanno accertato che l'imputato, presentatosi come rappresentante della OMISSIS, gli propose l'installazione di pannelli fotovoltaici sul falso rilievo che l'operazione sarebbe stata gratuita, così ottenendone l'assenso mediante la sottoscrizione di un'offerta pacchetto aziende" (…). Nell'occasione gli faceva firmare una richiesta di bonifico per agevolazione fiscale/incentivazione con il quale il OMISSIS chiedeva l'effettuazione dell'importo di euro 16.060,00 a favore di OMISSIS per il pagamento della relativa fattura. Benché il documento evocasse la richiesta di apertura di un finanziamento, si è precisato che l'imputato, alla richiesta della p.o., assicurò trattarsi di mera formalità che non incideva affatto sulla gratuità dell'operazione ma che serviva alla società per ottenere le detrazioni utili a supportare i costi di lavoro. Del resto, si aggiunge, quale incipit dell'accordo, che la prospettata stipula avrebbe permesso alla p.o. di fruire dell'energia solare giornaliera in eccesso, mentre la società installatrice avrebbe goduto dell'energia quotidiana e delle agevolazioni fiscali previste in quel periodo di attività coprendo i costi di costruzione. Nell'occasione, l'imputato ricevette anche i documenti di identità del OMISSIS (patente di guida e tessera sanitaria), poi utilizzati per attivare il finanziamento presso la Deutsche Bank per un importo di oltre 16.000 C, mai autorizzato, né firmato dal OMISSIS e che invece gli veniva intestato.
Ciò premesso, risulta come la truffa, per come congegnata, si avvalga di comportamenti della p.o. che, seppur antecedenti rispetto alla falsa stipula della richiesta di finanziamento (...), risultano causalmente necessari, in quanto propedeutici alla conclusione dell'operazione negoziale.
Pertanto, il danno ingiusto subito dal OMISSIS, il quale si vede obbligato ad una prestazione non dovuta, si nutre non solo della iniziale falsa rappresentazione ascrivibile all'imputato, quale mandatario e rappresentante della società che doveva eseguire l'installazione, ma proprio della condotta dell'offeso che non può quindi disgiungersi, per come [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen, Sez. II, 20 settembre 2024, n. 37474)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
Keywords: truffa - disposizione patrimoniale - danno ingiusto

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