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Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell´art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all´invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni.
Argomento: Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) 1.– Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 633 cod. pen., «nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni». (…)
4.– Le questioni non sono fondate.
5.– L’art. 633 cod. pen. punisce, a querela della persona offesa, la condotta di «[c]hiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto». Nel secondo comma, l’art. 633 cod. pen. prevede una ipotesi aggravata, per la quale si procede d’ufficio, nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di «invasione», elemento tipico della fattispecie in questione, postula non modalità esecutive violente o l’uso di una forza soverchiante, quanto un accesso arbitrario, senza autorizzazione del titolare, e perciò solo illecito, nella proprietà altrui. La conseguente «occupazione» costituisce, poi, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; sicché, ove essa si protragga nel tempo, il delitto rivela natura permanente (…). Il reato di cui all’art. 633 cod. pen. viene quindi inteso come volto a perseguire una condotta di “spoglio funzionale”, che sia idonea a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti al titolare dello ius excludendi alios.
6.– L’ordinanza di rimessione, pur senza specificare quando avesse avuto inizio l’occupazione dell’edificio, conclude che le condotte sono state perpetrate «in assenza di uno stato di necessità ex art. 54 c.p.», facendo difetto il connotato di attualità del pericolo; pericolo da intendersi, piuttosto, «permanente proprio perché l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte […] – necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo». Il profilo cronologico delle condotte contestate potrebbe [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(C. Cost., 27 febbraio 2024, n. 28)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
Keywords: occupazione - scopo abitativo - invasione

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