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Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241
Cristina Fucilitti
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Nota di Cristina Fucilitti
La sentenza, oggetto del presente commento, riguarda l’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione nelle controversie in materia telecomunicazioni a pena di improcedibilità o di improponibilità. Nel caso di specie un cliente conveniva in giudizio l’operatore telefonico T. con riferimento alla nullità di una clausola contenuta nel contratto di somministrazione del servizio telefonico, in quanto ritenuta vessatoria poiché contenente una penale. Nel costituirsi in giudizio l’operatore telefonico T., tra le altre cose, eccepiva l’improponibilità della domanda perché non era stato esperito da parte del cliente il tentativo di conciliazione obbligatorio prima dell’instaurazione del giudizio, così come statuito dalla L. 249/1997, art. 1, e dal successivo Regolamento Agcom, approvato con delibera n. 182/02/CONS. La problematica derivava dal fatto che, nel momento in cui il cliente instaurava il giudizio di primo grado, il Co.Re.Com. Campania, competente per i tentativi di conciliazione in materia di telecomunicazioni sul territorio, era già stato istituito ma non era ancora operativo; pertanto si poneva il problema se il predetto tentativo di conciliazione doveva essere promosso avanti ad altri organismi alternativi di conciliazione. La Cassazione ha affermato che, in applicazione di quanto stabilito nell’art. 12 dell’Allegato A, annesso alla predetta delibera, recante il Regolamento di procedura relativo alle controversie fra gli organismi di Telecomunicazioni ed utenti, il tentativo di conciliazione rimane una mera facoltà dell’utente. L’altra questione postasi è se tale tentativo debba essere considerato condizione di improcedibilità ovvero condizione di improponibilità della domanda, in quanto il legislatore non fornisce un’indicazione precisa ed univoca né in un senso né nell’altro. Tale incertezza comporta delle conseguenze pratiche non indifferenti. Infatti se l’improponibilità costituisce un vizio più grave, in quanto insanabile e pertanto rilevabile in ogni stato e grado del processo, invece l’improcedibilità è un vizio meno grave, poiché è rilevabile dalle parti ed anche dal giudice ma non oltre la prima udienza. Inoltre qualora l’improcedibilità venga rilevata dal giudice, [continua ..]