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La produzione dell´estratto conto può offrire la prova del saldo del conto stesso

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10293)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1.1 - [...] Il motivo del ricorso principale della banca deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 117, comma 7, t.u.b., in quanto la corte territoriale ha condiviso le risultanze della c.t.u., nonostante che questa avesse utilizzato i dati del c.d. conto scalare, che, però, costituiscono un mero criterio presuntivo, senza che la società abbia invece prodotto gli estratti conto per l'intero rapporto. 1.2 - Il motivo del ricorso incidentale della correntista deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la relazione peritale […] aveva ricalcolato il dovuto, espungendo le poste indebite sino al 2006 e, quindi, per il periodo successivo a tale anno, aveva considerato solo gli effetti che il ricalcolo aveva prodotto sulle risultanze del conto, in quanto gli addebiti precedenti avevano comunque avuto ripercussioni per il periodo successivo, nonostante la liceità delle poste, oggetto di clausole pattuite nelle forme dovute dopo tale data. In tal modo, sussiste il mancato esame delle risultanze peritali, con un vizio della decisione, per la mancanza di qualsiasi motivazione circa il dissenso dal suo ausiliario e l'apodittica riduzione della somma dovuta per circa un terzo. 2.1. - Il motivo del ricorso principale è inammissibile. Esso invero intende riproporre un giudizio sul fatto, dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto di aderire alle risultanze dei calcoli operati dal c.t.u.: il quale si è sì fondato su conti c.d. scalari, ma ha rielaborato per intero il dovuto, espungendo le poste indebite risultanti.Tale modus procedendi, da un lato, non incorre nella violazione delle norme invocate dalla ricorrente, e, dall'altro lato, appartiene all'ambito del giudizio sul fatto ed all'apprezzamento delle risultanze processuali, interamente affidato al giudice del merito. […] A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde (Cass. n. [continua ..]

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