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La registrazione tardiva del contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo non è detto che ne sani l'invalidità

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2023, n. 8968)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1. [...] G.M. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1035/18, dell'11 dicembre 2018, della Corte di Appello di Messina, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 134/15, del 24 aprile 2015, del Tribunale di Patti - ha accolto la domanda, proposta da G.T. e G.A., di risoluzione, per inadempimento della conduttrice, del contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sito in (Omissis), contratto concluso giusta scrittura privata del 12 ottobre 2009 e registrato in data 11 ottobre 2010. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dai G., i quali le intimavano sfratto per morosità, sul presupposto che dal mese di ottobre 2010 la medesima avrebbe corrisposto, a titolo di canone locatizio, solo l'importo di Euro 200,00 mensili, mentre la suddetta scrittura privata del 12 ottobre 2009, registrata l'11 ottobre 2010 (sostitutiva di quella datata 15 ottobre 2009, registrata il successivo giorno 16) prevedeva un canone di Euro 400,00 mensili, omettendo, pertanto, la conduttrice di versare il dovuto, per un importo complessivo di Euro 1.400,00. La G., costituitasi in giudizio, si opponeva alla convalida, deducendo che la locazione aveva avuto inizio, in realtà, il 12 aprile 2009 (riportando il contratto, per un mero errore, la data del 12 ottobre dello stesso anno), come comprovato dalla decorrenza del rapporto dal 1 maggio 2009, e fino al 30 aprile 2013, per un canone mensile di Euro 400,00. Tuttavia, la rilevata presenza - nel settembre 2009 - di vizi della "res locata", che ne limitavano l'utilizzazione, aveva indotto le parti a sottoscrivere un nuovo contratto, quello del 15 ottobre 2009, registrato il giorno successivo, prevedendosi un minor canone di Euro 200,00. [...] 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione e falsa applicazione degli artt. 1414,1417,2697,2733 e 2735 c.c. […] 3.2. I motivi secondo e terzo, svolti unitariamente, denunciano - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, oltre che dell'art. 1418, comma 1, n. 3), c.c., nonché degli artt. 1343 e 1344 c.c. […]. 9.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato. […] 9.2. I motivi secondo e terzo sono, invece, fondati. […] 9.2.1. Errata è la ricostruzione che la Corte territoriale offre dei due contratti di locazione, il primo [continua ..]

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