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La trasformazione della S.r.l. in comunione di azienda non è ostativa al fallimento

Argomento: Fallimento
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2023, n. 8680)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“2 – (…) A fondamento della decisione, la Corte ha confermato l’ammissibilità della dichiarazione di fallimento entro il termine di cui all’art. 10 della legge fall., affermando che la trasformazione della società in una comunione d’azienda non comporta una novazione soggettiva, ma soltanto una modificazione dell’atto costitutivo, con mutamento della veste legale dell’ente, tale da non determinare l’estinzione del precedente soggetto giuridico. Ha osservato che tale fattispecie, comportando il passaggio da un ente avente forma societaria ad una comunione su un complesso di beni aziendali, dà luogo ad una trasformazione eterogenea, riconducibile all’art. 2500-septies cod. civ., con la conseguente esclusione della configurabilità sia di una successione tra soggetti ed entità distinte sia per forma che per natura, sia di una trasformazione della società di capitali in una società di fatto tra gli ex soci, la cui volontà consiste nella costituzione di una mera comunione di godimento, disciplinata dall'art. 2248 cod. civ. Ha aggiunto che tale conclusione era avvalorata, nella specie, dalla circostanza che il compendio aziendale era rimasto sotto il controllo del medesimo centro d’interessi (…) 9 – (…) A sostegno di tale conclusione, si è osservato innanzitutto che, mentre la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato da personalità giuridica, costituisce una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, che non produce alcun effetto successorio ed estintivo, la trasformazione di una società in un’impresa individuale o viceversa determina invece un rapporto di successione tra soggetti distinti, e non preclude quindi la dichiarazione di fallimento della società estinta, purché la stessa abbia luogo nel termine di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Si è rilevato inoltre che, a seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese cui non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in [continua ..]

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