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Contratto di appalto: la responsabilità solidale tra appaltatore, direttore dei lavori e progettista

Stefania Cici

 

 

Con l’ordinanza in commento, la Sezione Sesta della Suprema Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente in materia di responsabilità solidale affermando che il progettista/ direttore dei lavori è responsabile in solido con l’appaltatore nei confronti dei terzi danneggiati ai sensi dell’art. 2055 c.c., che seppur è dettato in termini di responsabilità extracontrattuale, si estenderebbe anche all’ipotesi in cui il danno sia stato arrecato a titolo di responsabilità contrattuale, così come già sostenuto dai giudici di legittimità nella sentenza n. 14650 del 2012.

Il caso di specie trae origine dalla domanda di condanna proposta dalla signora B - committente dei lavori - con la quale, quella, lamentava l’erronea esecuzione delle opere di impermeabilizzazione del tetto, tanto nei confronti della Villaggio 90 s.r.l. e quanto avverso M.S.I., al dal fine di ottenere la risoluzione dei contratti di appalto e di opera stipulati con i predetti rispettivamente per: consolidamento di immobile di sua proprietà ed inadempimento all’incarico di direttore dei lavori appaltati, nonché chiedeva la restituzione degli importi ricevuti ed il risarcimento del danno arrecato dalle controparti. Le suddette istanze venivano accolte dal tribunale di prime cure che rigettava invece le domande restitutorie e condannava in solido i medesimi al risarcimento danni; altresì veniva condannata la società appaltatrice al versamento di una somma a titolo di penale per il ritardo ed era riconosciuta alla parte attrice una responsabilità per opere extracontratto da doversi corrispondere in favore della V. s.r.l.

In ragione di appello interposto dal Direttore dei lavori, la Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale atteso che, lo stesso, si considerava risolto al momento del getto del tetto; tuttavia stante le plurime inadempienze confermava la condanna in solido delle società in favore di B. ed accertava, nel rapporto interno con la società, la corresponsabilità dell’appaltante nella misura di un terzo non potendo essere imputata alla stessa alcuna responsabilità derivante da cattiva esecuzione delle opere e conseguentemente condannandola a tenere indenne l’appaltatrice di quanto chiamata a corrispondere a titolo di danni all’attrice.

Atteso ciò M.S.I. - Direttore dei lavori - proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 1667 c.c. nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., in quanto affermava che la Corte di Appello avesse mal qualificato e quantificato il profilo di responsabilità del professionista.

I motivi sono stati entrambi respinti dalla Suprema Corte giacché il lavoro era stato eseguito e completato prima della denuncia e conseguentemente l’opera veniva anzitempo accettata dalla committente, di tal che non sussisterebbe alcuna responsabilità derivante da vizi quanto piuttosto una responsabilità di tipo contrattuale originatasi dai molteplici inadempimenti, circostanza riconosciuta dalla Corte con determinazione di responsabilità di tipo solidale al risarcimento dei danni.

Il secondo motivo si rileva allo stesso modo, altrettanto, infondato atteso che il progettista risulta essere solidalmente responsabile nei confronti dei terzi danneggiati alla stregua dell’appaltatore così come chiarito dall’interpretazione corrente dell’art. 2055 c.c. che fonda la ragione della responsabilità solidale nella sussistenza di un concorso di più soggetti nella condotta produttiva di danni a nulla ostando la diversità del titolo a cui tale responsabilità si ricollega. La medesima logica solidaristica segue l’interpretazione dell’art.1294 c.c. in quanto vi è una unificazione delle posizioni contrattuali a fronte delle condotte poste in essere.

Cosi dottrina e giurisprudenza hanno ripudiato la teoria tradizionale della eadem causa obbligandi addivenendo ad una interpretazione più coerente e garantista del dato testuale dell’art. 2055 c.c., difatti, il terzo danneggiato potrà rivolgersi indistintamente a ciascuno dei soggetti coinvolti nonostante il fatto dannoso derivi da azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti purchè le stesse appaiano comunque legate da un vincolo di interdipendenza che le consenta in maniera efficiente di concorrere alla produzione del medesimo danno.

Argomento: Del contratto di appalto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 20704)

stralcio a cura di Fabrizia Rumma

"(...) In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 14650 del 2012). Peraltro secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (cfr Cass. n. 20294 del 2004; Cass. n. 5103 del 1995). L'affermazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta sussistenza di una responsabilità solidale per i vizi dell'opera tra appaltatrice e direttore dei lavori è in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidatosi da parecchi anni secondo cui, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (Cass. n. 13039 del 1991; Cass. n. 5103/1995 cit.; Cass. n. 972 del 2000; Cass. n. 12367 del 2002). Ripudiata, infatti, la tradizionale teoria della "eadem causa obligandi" la interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda dunque la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti. La "mens" della norma, chiaramente intesa a ricondurre al regime generale della casualità giuridica e, perciò, unificare, posizioni di responsabilità extracontrattuale diverse e [continua ..]

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