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Natura del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e conflitti di competenza

Argomento: competenza
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 13 settembre 2022, n. 13)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] 4. Con il primo quesito, il Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana chiede “se l’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 debba essere interpretato come riferito ai soli conflitti di competenza (positivi o negativi) attuali, o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e al Consiglio di Stato”. L’art. 10, comma 5, stabilisce che “All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4” (cioè integrata da due magistrati del Consiglio di giustizia), “è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”. […] Come ha osservato questa Adunanza Plenaria con l’ordinanza 9 marzo 2011, n. 6: -si tratta di una disposizione speciale, contenuta in una fonte tra l’altro di rango sub costituzionale, e non trasfusa nel codice del processo amministrativo, ragion per cui non rileva, per la sua corretta interpretazione, il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, effettuato dall'articolo 39 del c.p.a.; -la fattispecie non può essere assimilata al conflitto di competenza disciplinato dall'articolo 45 del codice di procedura civile (riguardante il solo conflitto negativo virtuale, a prevenzione del conflitto reale); -“la formulazione dell'articolo 10, comma quinto, è di tale ampiezza da ricomprendere sia il conflitto positivo che quello negativo, sia il conflitto reale che quello virtuale”. Ad avviso di questa Adunanza Plenaria, tali considerazioni vanno di per sé ribadite, con la precisazione che l’art. 10, comma 5, presuppone per la sua applicazione che vi sia un conflitto, sia pure virtuale: non è invece sufficiente il ‘mero rischio di conflitto virtuale’, per la pendenza di due procedimenti analoghi, in assenza di un provvedimento che possa considerarsi quale esplicita o implicita invasione della sfera di competenza dell’altro ufficio giudiziario. Nel caso di specie, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, proprio per evitare il rischio del conflitto, ha sottoposto le questioni in esame all’Adunanza Plenaria, in applicazione non dell’art. 10, comma 5, del d.lgs n. 373 del 2003, ma [continua ..]

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