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Il limite all´aumento di pena della recidiva qualificata (art. 99 c. 6 c.p.) non modifica la natura di circostanza a effetto speciale e non incide sui termini di prescrizione

Argomento: Recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 29 luglio 2022, n. 30046)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "Se il limite dell'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. incida sulla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e dal comma 4 dell'art. 99 c.p. come circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione". 2. Sul tema oggetto della questione innanzi delineata sono riconoscibili nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti. 2.1. Per un primo indirizzo interpretativo, nettamente maggioritario nel panorama delle pronunce di questa Corte, il computo del termine di prescrizione va commisurato tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la recidiva qualificata, ma con il limite previsto dall'art. 99, comma 6, c.p., in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne (…). In particolare si è sostenuto che la contestazione di una recidiva qualificata (aggravata, pluriaggravata o reiterata, nelle forme previste rispettivamente dal secondo, terzo e comma 4 dell'art. 99 c.p.) comporta che di tale circostanza, parificabile a quelle ad effetto speciale, si debba tenere conto ai fini del computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. Tuttavia, l'esistenza della disposizione dettata dal comma 6 dello stesso art. 99 c.p., che fissa un limite quantitativo alla commisurazione della pena, incide anche sul computo del termine di prescrizione, imponendo di tenere conto, anche a tali fini, degli effetti mitigatori dettati da tale norma: in pratica, tra l'incremento della pena base individuata per il reato più grave nella misura massima stabilita per ciascuna forma di recidiva qualificata e il limite derivante dal cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne, il giudice non può che applicare, per il generale principio del favor rei, la disposizione più favorevole all'imputato; così riconoscendo prevalenza, ai fini del computo del termine minimo di prescrizione di ciascun reato, al criterio del "tetto" di pena riveniente dalle condanne precedenti, destinato ad operare in deroga al principio dell'aumento proporzionale della pena base previsto per le singole specie di recidiva dall'art. 99 c.p.. (…) 3. La questione rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite [continua ..]

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